CONI                                                                                                                                               FITA

 

 

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

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REGOLAMENTO ANTIDOPING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio federale con delibera n. 06 del 31 gennaio 2004 e dalla Giunta  Nazionale del CONI con delibera n. 120 del 22 marzo 2004

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REGOLAMENTO FEDERALE DELL’ATTIVITA’ ANTIDOPING

 

 

PREAMBOLO

 

 

 

Visto il Programma Mondiale Antidoping elaborato dalla Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) che riunisce tutti gli elementi necessari a garantire l’armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping internazionali e nazionali;

 

Preso atto che tale Programma Mondiale Antidoping ha come finalità:

         tutelare il diritto fondamentale degli atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l’uguaglianza di tutti gli atleti del mondo;

         garantire l’applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping;

 

Atteso che tale Programma si compone dei seguenti elementi:

Ø       livello 1:    il Codice, che rappresenta il documento fondamentale ed universale su cui si basa il Programma Mondiale Antidoping dello sport;

Ø       livello 2:    gli Standard internazionali, che tendono ad armonizzare gli specifici aspetti di natura tecnica e operativa del programma antidoping;

Ø       livello 3:    i Modelli di migliore pratica, che si prefiggono di creare soluzioni innovative alle varie problematiche del doping,

 

Considerato che è fatto onere alla WADA controllare l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e che a tal fine ad anni alterni ogni Firmatario si impegna a riferire e a motivare gli eventuali casi della sua mancata osservanza;

 

Preso atto che l’inosservanza del Codice può comportare l’applicazione di sanzioni riguardanti Giochi Olimpici e Paraolimpici, Campionati Mondiali o l’Organizzazione di importanti eventi sportivi;

 

Atteso che integrazioni e miglioramenti apportati al Codice, anche con l’eventuale contributo di atleti, Firmatari e Governi, entrano in vigore - salvo diversa deliberazione - tre mesi dopo la loro approvazione per essere fatti propri dai Firmatari entro un anno dall’approvazione stessa;

 

Preso atto che i Firmatari possono revocare l’adozione del Codice notificando per iscritto alla WADA tale loro intenzione con preavviso di almeno sei mesi;

 

Atteso che il CIO, nel corso della propria Sessione tenuta a Praga nel mese di luglio 2003, ha adottato per acclamazione il Codice Mondiale Antidoping;

 

 

 

Visto il Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante norme per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che conferisce al C.O.N.I. il potere di adottare misure per prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico sportive;

 

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, e successive norme attuative;

 

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

 

Attesa la sussistenza di una diversa e autonoma posizione tra gli ordinamenti sportivo e statuale, ed avuti presenti gli obblighi che discendono dalle deliberazioni e dagli indirizzi degli Organismi sportivi internazionali, ferma restando la necessità che le norme sportive di natura regolamentare trovino armonizzazione con quanto disciplinato dall’ordinamento statuale;

 

Alla luce di quanto sopra indicato, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“C.O.N.I.”) adotta il documento tecnico denominato Regolamento dell’attività antidoping, (“Regolamento”) attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA (“Codice”), al quale si rimanda nella versione inglese del testo per quanto non espressamente indicato nel Regolamento o qualora insorgano controversie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo I

Principi Generali

 

Art. 1

Definizione di doping

 

1.1.           Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.

            Con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni previste dal Regolamento dell’attività antidoping (“Regolamento”).

 

 

 

Art. 2

Violazioni del Regolamento dell’attività antidoping

 

Le violazioni del Regolamento sono quelle di seguito riportate.

 

2.1.     La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell'atleta.

 

2.1.1.  Ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere alcuna sostanza vietata. Gli atleti sono ritenuti responsabili dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker rinvenuti nei loro campioni biologici. Pertanto, per l'accertamento di una violazione antidoping ai sensi del precedente 2.1. non è indispensabile dimostrare che vi sia stato dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell'atleta.

 

2.1.2.  Fatta eccezione per le sostanze per cui la Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti (“Lista”) stabilisce un quantitativo limite, la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico di un atleta costituisce di per sé una violazione del Regolamento.

 

2.1.3.  In esenzione al principio generale stabilito al precedente 2.1., la Lista può definire alcuni criteri specifici per valutare le sostanze vietate che possono essere prodotte anche per via endogena.

 

2.2.     Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

 

2.2.1.  Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituisce un elemento essenziale; è sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati, o si sia tentato di usarli, per commettere una violazione del Regolamento.

 

2.3.     Il rifiuto o l’omissione, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con il vigente Regolamento, o il sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici.

 

2.4.           La violazione delle condizioni previste per gli atleti che devono sottoporsi ai test fuori competizione, inclusa l’omessa comunicazione di informazioni utili per la loro reperibilità e la conseguente mancata esecuzione di test richiesti in conformità con le norme vigenti.

A tal fine gli atleti sono tenuti a fornire ed aggiornare le informazioni per la loro reperibilità in modo che possano essere contattati per i test senza preavviso fuori competizione, dandone tempestiva comunicazione alla F.I.T.ARCO

 

 

2.5.     La manomissione o il tentativo di manomissione di una qualsiasi fase dei controlli antidoping.

 

2.6.     Il possesso di sostanze vietate e la pratica di metodi proibiti.

 

2.6.1.  Il possesso da parte di un atleta in qualsivoglia momento o luogo di una sostanza vietata nei test fuori competizione o la pratica di un metodo proibito, salvo che l'atleta possa dimostrare che la circostanza sia dovuta ad uso terapeutico consentito in virtù dell'articolo 4.4. o ad altro giustificato motivo.

 

2.6.2.  Il possesso da parte del personale di supporto degli atleti di una sostanza vietata nei test fuori competizione o la pratica di un metodo proibito, in relazione a un atleta, a una competizione o a un allenamento, salvo che il personale possa dimostrare che la circostanza sia dovuta ad uso terapeutico consentito in virtù dell'articolo 4.4. o ad altro giustificato motivo.

 

 

2.7.     Il traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti.

 

2.8.           La somministrazione di una sostanza vietata o la sua tentata somministrazione, il ricorso ad un metodo proibito o il suo tentativo, o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare complicità in altra forma all’atleta in riferimento a una violazione o tentata violazione del Regolamento.

Costituisce aggravante se il fatto è commesso da chi esercita la professione medica, farmaceutica o connessa.

 

2.9.                L’accertamento di un fatto di doping, l’acquisizione di una notizia relativa ad un fatto di doping, la violazione della legge 376/2000, comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dalla F.I.T.ARCO. ,

 

 

 

Art. 3

Prove di doping

 

3.1.     Onere e grado della prova.

In attuazione delle disposizioni del Codice, il C.O.N.I., attraverso le strutture di cui al Titolo II del Regolamento, ha l'onere di stabilire se è stata commessa una violazione in materia di doping.

Il grado di prova richiesto deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore, all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Quando l'onere della prova è affidato all'atleta o ad altra persona responsabile di una violazione del Regolamento, per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze il grado della prova è basato sulla valutazione delle probabilità.

 

3.2.     Metodi per accertare fatti e presunzioni.

            I fatti correlati alle violazioni del Regolamento possono essere accertati con qualsiasi mezzo attendibile, inclusa l'ammissione di colpevolezza.

            Nei casi di doping vengono applicate le seguenti regole di ammissibilità delle prove:

 

3.2.1.  si presume che i laboratori accreditati dalla WADA abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei campioni biologici conformemente agli appositi Standard internazionali per le analisi di laboratorio. L'atleta può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una violazione degli Standard internazionali; in tale ipotesi, la Federazione Medico Sportiva Italiana è tenuta a dimostrare che quanto sostenuto dall’atleta non è all'origine del riscontro analitico di positività;

 

3.2.2.  se l'inosservanza degli Standard internazionali sui test non ha causato un riscontro analitico di positività o un'altra violazione del Regolamento, i risultati devono essere considerati validi.

 

 

 

Art. 4

Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti

 

4.1.           La WADA pubblica nel proprio sito web la versione più recente della Lista.

La Lista ed i suoi aggiornamenti entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione da parte della WADA, fatto salvo il recepimento da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I., senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del C.O.N.I.

La WADA annualmente pubblica comunque a gennaio una nuova Lista, anche se non sono state apportate modifiche e/o integrazioni.

            E’ fatto obbligo alle F.S.N. e le D.A., entro i tre mesi dalla predetta pubblicazione WADA, recepire la Lista nei propri regolamenti e provvedere agli atti necessari per la massima divulgazione agli affiliati.

            Entro detto termine la Lista trova comunque applicazione anche nel caso in cui le FSN o le DA non abbiano provveduto a compiere gli atti formali di adozione.

 

4.2.     Sostanze vietate e metodi proibiti secondo la Lista.

La Lista comprende:

-         sostanze vietate e metodi proibiti in competizione;

-         sostanze vietate e metodi proibiti in e fuori competizione.

Su raccomandazione di una Federazione Internazionale, la Lista può essere integrata dalla WADA in funzione di una determinata disciplina sportiva.

La Lista può inoltre individuare una categoria di sostanze specifiche, in considerazione:

-         della loro diffusa presenza in prodotti medicinali che può provocare più facilmente violazioni non intenzionali del Regolamento;

-         perché sono meno suscettibili di essere utilizzate con successo come agenti dopanti.

 

4.3.     Criteri per l'inclusione di sostanze e di metodi nella Lista

            L’inclusione di sostanze vietate e di metodi proibiti nella Lista è demandata alla WADA ai sensi dell’articolo 4.3. del Codice.

 

4.4.     Uso terapeutico

La concessione delle esenzioni a fini terapeutici avviene nel rispetto dello specifico Standard internazionale.

Il C.O.N.I., a mezzo dell’Ufficio di Supporto agli Organi di Giustizia e Garanzia per lo Sport (“U.G.G.”) di cui al successivo articolo 9 del Regolamento, è garante dell'applicazione della procedura in virtù della quale gli atleti affetti da una patologia documentata che necessita l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito possano richiedere la relativa esenzione a fini terapeutici.

Le richieste sono valutate dalla Commissione Scientifica Antidoping del C.O.N.I. in conformità con lo specifico Standard internazionale. L’U.G.G. riferisce con tempestività alla WADA in ordine alla concessione delle esenzioni a fini terapeutici.

 

La WADA, di propria iniziativa, può riesaminare la concessione delle esenzioni a fini terapeutici e le istanze presentate dagli atleti cui sia stata negata la stessa, potendo anche revocare la decisione nel caso in cui accerti che la concessione o il suo rifiuto non siano rispondenti allo Standard internazionale.

La revoca della concessione dell’esenzione non ha valore retroattivo e non rende nulli i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l’esenzione era valida.

 

4.5.     Programma di monitoraggio

La WADA, di concerto con gli altri Firmatari e i Governi, istituisce un programma di monitoraggio delle sostanze che non sono inserite nella Lista, per accertarne eventuali usi impropri in ambito sportivo.

La WADA provvede a rendere pubblico, prima dell'esecuzione dei test, l'elenco delle sostanze che sono monitorate.

I laboratori si impegnano a riferire con regolarità alla WADA, informando anche il C.O.N.I., i casi di uso denunciato o riscontro accertato di tali sostanze, aggregando i dati per disciplina sportiva e specificando se i campioni biologici sono stati raccolti durante o fuori competizione. Tali dati non devono contenere ulteriori informazioni su campioni specifici.

La WADA fornisce all’U.G.G., almeno a scadenza annuale, le informazioni statistiche aggregate per disciplina sportiva riguardanti le sostanze aggiuntive, garantendo l’anonimato dei singoli atleti in riferimento a tali dati. L'uso denunciato o il riscontro accertato delle sostanze monitorate non costituiscono una violazione del Regolamento.

L’U.G.G. si attiva per la diffusione di tali informazioni presso le F.S.N. e le D.A.

 

 

 

 

 

Titolo II

Strutture  preposte all’attività antidoping

 

Art. 5

Commissione Antidoping

(C.A.)

 

5.1.     Presso il C.O.N.I. e’ istituita la Commissione Antidoping (“C.A.”), composta da un Presidente, da un massimo di sei membri, di cui uno con incarico di Vice Presidente, e da un Segretario.

 

5.2.           La C.A., al fine di contribuire alla promozione delle iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport:

a)                  elabora progetti educativi e di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping, per consentire una efficace opera di dissuasione degli atleti all’uso di sostanze vietate e metodi proibiti;

b)                 assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport, avvalendosi anche della collaborazione del C.O.N.I., delle F.S.N. e delle D.A.;

c)         procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dalla WADA, dal C.O.N.I., dalle F.S.N. e dalle D.A. ed effettua specifici studi giuridici sulle normative vigenti in materia di doping, anche al fine di formulare proposte;

d)         effettua il monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle F.S.N. e dalle D.A.;

e)                 pianifica e attua in piena autonomia i controlli antidoping a sorpresa durante e fuori le competizioni, da effettuarsi tramite la F.M.S.I., nei limiti numerici previsti nelle specifiche convenzioni, in armonia con le iniziative assunte dalle F.S.N., dalle D.A. e dalla Commissione di cui alla legge 376/2000.

f)                  dispone controlli antidoping a sorpresa mirati su propria iniziativa, su specifica richiesta delle F.S.N., delle D.A. , nonché dell’Ufficio di Procura Antidoping, da effettuarsi sempre tramite la F.M.S.I.

 

5.3.     La C.A. individua direttamente i nominativi degli atleti da sottoporre a controllo antidoping a sorpresa che possono essere disposti in occasione di gare nazionali, di allenamenti, di raduni, nonché al di fuori degli stessi su convocazione.

 

5.4.     Per i controlli su convocazione la C.A. può avvalersi della collaborazione della  F.I.T.ARCO.

            La C.A., tramite telegramma, invia all’atleta e alla F.I.T.ARCO la convocazione per l’effettuazione del prelievo, che deve pervenire almeno ventiquattro ore prima dell’ora fissata per il prelievo stesso.

            La F.I.T.ARCO verifica presso l’atleta l’avvenuta notifica della convocazione.

            L’Ispettore Medico della F.M.S.I. incaricato per il controllo deve segnalare all’Ufficio di Procura Antidoping l’eventuale mancata presenza dell’atleta per l’attivazione del procedimento di indagine, avendo cura di informarne contestualmente  l’U.G.G.

 

5.5.           La C.A. può, nei casi in cui lo ritenga opportuno, non prendere alcun accordo preventivo con l’atleta e predisporre senza preavviso l’invio di un Ispettore Medico nel luogo di svolgimento della gara o dell’allenamento, o in qualunque altro luogo in cui l’atleta sia reperibile. In tale ipotesi, l’Ispettore Medico deve dare comunicazione prioritariamente all’atleta o chi ne esercita la potestà genitoriale, e concedere il tempo ragionevole per portare a termine l’attività nella quale è in quel momento impegnato.

In ogni caso il controllo deve avere inizio entro un’ora dalla sua notifica, fatta eccezione per le seguenti ipotesi che ne possono giustificare il ritardo – premiazione, interviste già programmate, altre competizioni nei sessanta minuti, defaticamento, controlli medici, ricerca del rappresentante e/o dell’interprete; in ogni caso l’atleta è tenuto sotto costante osservazione visiva dall’Ispettore Medico, o da persona da lui designata, ed il ritardo può essere dichiarato soltanto dopo il trascorrere di ulteriori trenta minuti. A suo insindacabile giudizio l’Ispettore Medico può rigettare il differimento del controllo ove non sia possibile la continua osservazione visiva dell’atleta.

 

5.6.     La F.I.T.ARCO fornirà alla C.A. con la massima tempestività e precisione ogni informazione ritenuta utile, ed in particolare:

a)         i nominativi dei componenti della Commissione federale antidoping ed il nome di un referente federale (e degli eventuali sostituti) incaricato di mantenere i rapporti con la C.A. e l’U.G.G. Tale figura è da ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);

b)         i calendari dell’attività agonistica nazionale ed internazionale e, per gli sport di squadra, anche i calendari dei campionati delle diverse serie e/o categorie, ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell’anno ;

c)                 i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all’estero per gli atleti italiani di interesse nazionale e ogni loro variazione che intervenga nel corso dell’anno;

d)                 l’elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi, dai numeri di telefono dell’atleta e della Società di appartenenza, nonché dal piano di attività. Gli atleti inseriti in tale elenco sono tenuti a fornire tempestivamente precise e aggiornate informazioni in ordine alla loro reperibilità. Tali informazioni sono tenute rigorosamente riservate ed utilizzate esclusivamente per la pianificazione, il coordinamento e la conduzione dei test e distrutte quando non si rendono più necessarie per tali fini.

Di quanto sopra la WADA viene debitamente informata a cura dell’U.G.G.

 

5.7.     Il mancato rispetto di quanto disciplinato al precedente punto 6, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, è oggetto di segnalazione alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. da parte della C.A., per il tramite dell’U.G.G.

            La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa imputabile a responsabilità organizzativa della  F.I.T.ARCO determina a carico di questa l’obbligo di rimborsare alla F.M.S.I. le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo, così come espressamente previsto nella convenzione.

            Il mancato controllo per fatti oggettivi non imputabili a responsabilità personali determina la reiterazione del controllo stesso da effettuarsi nel più breve tempo possibile.

 

5.8.     La C.A. per l’esercizio delle proprie funzioni può chiedere - per il tramite dell’U.G.G.- di avvalersi della collaborazione di funzionari, tecnici, consulenti esterni e mezzi del C.O.N.I.

 

5.9.     La C.A. opera sulla base di un proprio regolamento interno di funzionamento che definisce, tra l’altro, criteri, modalità, condizioni e procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale regolamento ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, viene tempestivamente trasmesso alla F.I.T.ARCO a cura dell’U.G.G.

            La C.A. può disporre la costituzione di gruppi di lavoro interni per l’espletamento di specifiche incombenze.

 

 

 

Art. 6

Commissione Scientifica Antidoping

(C.S.A.)

 

6.1.     Presso il C.O.N.I. è istituita la Commissione Scientifica Antidoping (“C.S.A.”) in posizione di piena autonomia. La C.S.A è composta da un Presidente, da un massimo di quattordici membri, di cui dodici scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e due designati dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I. e si avvale di un Segretario per il suo funzionamento.

 

6.2.     La C.S.A:

a)         svolge direttamente e/o commissiona ricerca scientifica ed indagini di carattere medico, analitico, psicologico negli ambiti e nei campi che richiedono approfondimenti e/o nuovi elementi di conoscenza. A tal fine definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le proposte di finanziamento, provvedendo infine a diffonderne i risultati;

b)         svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico con l'obiettivo di informare e formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;

c)         assume le funzioni di Autorità medica competente a disciplinare e a valutare la concessione di esenzioni a fini terapeutici, anche in applicazione a quanto previsto all’art. 1, comma 4, della legge 376/2000, su richiesta esaustivamente documentata e avanzata esclusivamente per il tramite delle Commissioni federali antidoping, nel rispetto dello specifico Standard internazionale;

d)         agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade nel mondo sul fenomeno del doping nello sport e delle iniziative intraprese a salvaguardia della salute degli atleti;

e)         svolge azione di supporto, consulenza, garante e controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti;

f)         sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. e il Ministero della Salute, rapporti di collaborazione anche con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, con l'Istituto Superiore di Sanità, con i Dipartimenti universitari, nell'ottica di un’azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;

g)         propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. - tramite l’U.G.G. - campagne di prevenzione e di sensibilizzazione per la tutela della salute degli atleti nonché sull'uso e l’abuso dei farmaci nello sport, curandone l’attuazione anche in collaborazione con altre Istituzioni e partners italiani e stranieri;

h)         esprime pareri e valutazioni su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping su richiesta del C.O.N.I., delle F.S.N. e delle D.A.

 

 

 

Art. 7

Ufficio di Procura Antidoping

(U.P.A.)

 

7.1.     Presso il C.O.N.I. è istituito l’Ufficio di Procura Antidoping (“U.P.A.”), composto da un Procuratore Capo, da un massimo di otto Procuratori e da un Segretario.

            L’U.P.A agisce in posizione di piena autonomia ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l’accertamento delle responsabilità di tesserati alle F.I.T.ARCO che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dal Regolamento.

            E’ altresì legittimata a richiedere, qualora soggetti non tesserati abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dal Regolamento, provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedire reiterazioni.

 

 

7.2.     L’U.P.A è competente ad indagare:

a)                 sull’uso di sostanze vietate e sul ricorso a metodi proibiti da parte dell’atleta;

b)                 sul traffico, sul procacciamento, sulla vendita, sulla cessione e sul possesso di sostanze doping;

c)                 sull’istigazione, anche se non accolta, sull’accordo, anche se non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito;

d)                 sulle violazioni accertate e segnalate in applicazione della legge 376/2000;

e)                 sul rifiuto o l’omissione di sottoporsi a prelievo antidoping senza giustificato motivo o il sottrarsi in altro modo.

 

7.3.     Il Procuratore Capo coordina l’attività dell’U.P.A, detta le opportune disposizioni ed effettua i procedimenti di indagine in prima persona, insieme ad uno o più Procuratori o assegnandoli ad uno o più di loro.

            I Procuratori designati conducono l’indagine e per il tramite del Segretario curano gli adempimenti ad essa connessi.

            Il Procuratore Capo, anche su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale ad effettuare per conto dell’U.P.A singoli atti ispettivi nell’ambito di un procedimento di indagine e/o a rappresentarlo nel procedimento avanti i competenti Organi di giustizia federali.

 

7.4.           L’U.P.A inoltre :

a)                 ha facoltà di chiedere alla F.I.T.ARCO ogni documento ritenuto necessario ai fini delle indagini ed inoltre, per il tramite dell’U.G.G., di avvalersi dell’ausilio di funzionari, tecnici e mezzi del C.O.N.I., ovvero di consulenti esterni;

b)         può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere alle operazioni di sorteggio degli atleti, nonché alle successive fasi di prelievo dei campioni;

c)                 provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie ritenute penalmente rilevanti, anche ai sensi della legge 376/2000, di cui acquisisce conoscenza;

d)                 può richiedere alla C.S.A. pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini;

e)                 può sollecitare alla C.A. la predisposizione di controlli a sorpresa in caso di ritenuta necessità o utilità;

f)                  conduce eventuali ulteriori indagini richieste dalle vigenti normative antidoping o comunque ritenute appropriate dal C.O.N.I.;

g)                 notifica immediatamente ai soggetti interessati la norma antidoping apparentemente violata.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

Comitato Etico

(C.E.)

 

8.1.     Presso il C.O.N.I. è istituito il Comitato Etico (“C.E.”), composto da un Presidente e da un massimo di sei membri, di cui uno designato dalla C.S.A. ed uno dalla Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I., nonché da un Segretario.

            Il C.E. opera in posizione di piena autonomia e indipendenza quale Organo di consulenza delle strutture antidoping previste nel Regolamento.

            Il C.E. è costituito con riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 15 luglio 1997, n. 162, e successive modifiche e/o integrazioni.

 

8.2.     Il C.E. svolge la propria funzione di consulenza sulla obbligatoria proposizione di studi scientifici, esprimendo giudizio di idoneità riguardo gli aspetti etici, comportamentali, sociologici e metodologici delle ricerche.

            Il C.E. esplica la conseguente attività di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni.

 

8.3.           Per specifiche e motivate esigenze il C.E. può cooptare componenti esterni con competenza nella specifica materia da trattare, i quali parteciperanno esclusivamente ai lavori che ne hanno motivato la cooptazione.

 

8.4.           La F.I.T.ARCO può avvalersi della consulenza del C.E. per studi riconducibili alla materia di cui al precedente punto 2. In tali ipotesi il C.E. esprime giudizio di idoneità, esplicando la conseguente attività di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei risultati e delle conclusioni.

 

8.5.     Il C.E. opera sulla base di un proprio regolamento interno di funzionamento che definisce protocolli, modalità, condizioni e procedure di propria competenza.

            Tale regolamento ed eventuali successive modificazioni, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, viene tempestivamente trasmesso per conoscenza alla FITARCO a cura dell’U.G.G.

 

 

 

Art. 9

Coordinamento Attività Antidoping

 

9.1.           Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo dell’U.G.G., svolge l’attività antidoping in attuazione delle normative proprie e della WADA, nonché nel rispetto e in armonia con la legge 376/2000.

 

            In particolare l’U.G.G.:

a)                 svolge attività di coordinamento con le strutture antidoping del C.O.N.I., nonché con le F.S.N. e le D.A. sulla specifica materia;

b)                 supporta la C.A. nella specifica attività riguardante l’effettuazione dei controlli a sorpresa, tenuto anche conto dei controlli disposti dalle F.S.N., dalle D.A. e dalla Commissione di cui alla legge 376/2000;

c)                 riceve le comunicazioni di positività del campione A tramite la F.M.S.I. e attiva la procedura di abbinamento codice/nome per l’accertamento dell’identità dell’atleta;

d)                 provvede alle comunicazioni di rito ai fini dell’attività di competenza delle F.S.N. e delle D.A., e dell’U.P.A., nonché dell’Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media;

e)                 predispone almeno annualmente una relazione statistica generale sulle attività di controllo antidoping portandone a conoscenza la Giunta Nazionale del C.O.N.I. e la WADA;

e)                 attua progetti educativi e di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping, per consentire una efficace opera di dissuasione degli atleti all’uso di sostanze vietate e metodi proibiti;

f)                  intrattiene rapporti con la WADA e gli altri Enti sulla specifica materia;

g)                 chiede pareri alle strutture antidoping del Regolamento negli ambiti di competenza.

 

9.2.           L’U.G.G. dispone delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture operanti nell’ambito dell’attività antidoping del C.O.N.I. e per dare pratica attuazione ad ogni iniziativa.

Adotta misure idonee affinché i risultati delle ricerche avviate dagli Organismi antidoping non siano utilizzati impropriamente. Detti risultati saranno comunicati alla WADA, previa presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

 

9.3.           L’U.G.G. relaziona di volta in volta alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. sulle positività riscontrate, sui provvedimenti disciplinari adottati dall’U.P.A., nonché sulle sanzioni comminate dagli Organi di giustizia federali e su quant’altro possa riguardare la specifica materia.

 

 

 

Art. 10

Federazione Medico Sportiva Italiana

(F.M.S.I.)

 

10.1.       L’esecuzione dei controlli antidoping è affidata alla Federazione Medico Sportiva Italiana (“F.M.S.I.”), che ha il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo e delle connesse formalità.

            Laddove esigenze organizzative lo richiedano, la F.M.S.I. può designare più di un Ispettore Medico. I designati devono sottoscrivere il verbale di prelievo antidoping e sono tutti responsabili per quanto attiene il rispetto delle procedure.

Ai soli fini didattici, la F.M.S.I. ha facoltà di far assistere un medico tesserato alle operazioni di controllo antidoping, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Ispettore Medico designato.

 

10.2.       La F.M.S.I. dispone l’effettuazione delle analisi esclusivamente presso laboratori antidoping nazionali ed esteri accreditati dalla WADA, o altrimenti approvati dalla stessa.

           

10.3.       La F.M.S.I. ha il compito di formare e aggiornare gli Ispettori Medici, inseriti in un apposito albo, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. prende atto, predisponendo ed organizzando adeguati corsi nel rispetto della normativa prevista nello specifico Standard internazionale.

 

 

10.4.       La F.M.S.I. ha facoltà di incaricare Supervisori medici federali con lo scopo di visionare l’operato dei propri iscritti.

Qualora l’Ispettore Medico designato per le operazioni antidoping fosse assente per causa di forza maggiore, le sue funzioni sono espletate dal Supervisore presente.

 

 

 

 

 

                                                              Art. 11

Commissione Federale Antidoping e incompatibilità, durata e decadenza

11.1.   E’ istituita presso la sede federale, la Commissione Federale Antidoping nominata dal Consiglio Federale e composta da un Presidente, due membri ed un segretario.

11.2    La Commissione Federale Antidoping ha inoltre i seguenti compiti:

a.       dispone specifici controlli antidoping ordinari, tramite la F.M.S.I., nel rispetto dei criteri e delle modalità di seguito riportate, secondo le indicazioni quantitative definite dal programma annuale dei controlli ordinari in attuazione delle normative proprie della U.G.G. e della WADA;

b.      nomina di volta in volta il referente Fitarco per l'effettuazione dei controlli ordinari;

c.      procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dalla Federazione Internazionale di Tiro con l'Arco;

d.      elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione sui rischi connessi con la pratica del doping, rivolte agli atleti, tecnici ed arbitri tesserati nonché alle Società affiliate;

e.      mantiene rapporti di collaborazione con la Commissione Antidoping CONI per quanto di competenza tramite un proprio referente;

f.       dispone, di volta in volta, i criteri per la designazione degli atleti da sottoporre a controlli antidoping ordinari; tali criteri, in busta chiusa e sigillata, devono essere rimessi alla Segreteria Generale della Fitarco.

I controlli possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni.

 

11.3.       L’incarico di componente della Commissione Federale Antidoping è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno alle Società Sportive affiliate.

La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall’interessato al Presidente della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco entro trenta giorni dal suo insorgere , con l’opzione per l’uno o l’atro incarico.

In mancanza, l’incarico conferito decade automaticamente.

 

11.4.       I componenti della Commissione Antidoping Federale, così come sopra richiamate, non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l’immediata decadenza dall’incarico.

 

11.5.       I componenti della Commissione Antidoping Federale restano in carica per la durata del quadriennio olimpico e possono essere rinominati. In caso di decadenza del Consiglio Federale, la predetta Commissione continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nuova ricostituzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo III

Norme Procedurali per l’effettuazione dei controlli

Di seguito vengono indicate le operazioni riguardanti le procedure per i controlli sia sulle urine sia sul sangue nel rispetto di quanto stabilito dallo Standard internazionale.

 

 

Art. 12 

Controlli antidoping sulle urine

 

12.1.       La F.I.T.ARCO deve pianificare e attuare il programma annuale dei controlli dando priorità ai test a sorpresa, anche in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione di cui alla legge 376/2000.

            La realizzazione di tale programma avviene d’intesa con la F.M.S.I. ed è regolata da apposite convenzioni deliberate dal Consiglio Federale, previa acquisizione del parere vincolante dell’U.G.G..

            Dette convenzioni devono prevedere, tra l’altro:

-         il termine per il completamento delle analisi da parte del laboratorio;

-         il numero annuale dei controlli a sorpresa messi a disposizione della C.A.;

-         l’individuazione di sostanze proibite in particolari sport ai sensi della Lista;

-         l’imputazione dei costi delle procedure.

 

12.2.       Per l’effettuazione dei controlli antidoping, salvo quanto previsto specificamente al successivo articolo 13, la Società ospitante e/o l’Ente organizzatore sono tenuti a mettere a disposizione:

Ø                 un idoneo locale dotato di servizi igienici, nel quale individuare possibilmente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, situato in prossimità degli spogliatoi;

Ø                 un tavolo con sedie;

Ø                 almeno due diversi tipi di bibite analcoliche, gasate e non, in contenitori ancora sigillati che saranno aperti dall’atleta o sotto la sua osservazione.

 

12.3.      Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le Società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento delle procedure del controllo antidoping.

 

12.4.      L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla F.M.S.I. con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall’Ispettore Medico ad un responsabile dell’organizzazione, il quale dovrà assicurargli l’ingresso nell’impianto con la propria autovettura per raggiungere il luogo più vicino al locale individuato per le operazioni di prelievo.

 

12.5.   Nei controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione, il medico o il dirigente sociale devono consegnare all’Ispettore Medico designato, secondo quanto disciplinato dal Codice e dalla Lista, eventuali certificazioni individuali - riguardanti esclusivamente gli atleti da sottoporre al controllo – per i trattamenti terapeutici ovvero per le sostanze vietate oggetto di esenzione da parte della C.S.A.. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4.4. del presente Regolamento, la dichiarazione di somministrazione o di assunzione a scopo terapeutico di prodotti contenenti sostanze vietate o per via non consentita non è comunque esimente da responsabilità. In assenza del medico o del dirigente sociale, l’atleta provvede personalmente agli adempimenti di cui sopra.

            Le certificazioni da produrre – di norma in triplice copia - sono allegate ai verbali di prelievo destinati all’U.G.G., alla F.I.T.ARCO e all’atleta. In mancanza di sufficienti copie devono essere privilegiate, nell’ordine, l’U.G.G. e la  F.I.T.ARCO.

 

12.6.   Prima dell'inizio della competizione, il rappresentante della FITARCO dovrà informare la Società organizzatrice della effettuazione dei controlli antidoping. La Società organizzatrice dovrà informare i partecipanti, con esposizione di apposito annuncio scritto e informazione tramite altoparlante che la gara prevede il controllo antidoping.

12.7.   Nel locale adibito al controllo antidoping, il rappresentante della Federazione Italiana Tiro con l'Arco procederà, entro il limite di numerosità stabilito per i controlli per ogni giornata di gara o fase della competizione, alla designazione degli atleti che devono essere sottoposti al prelievo, secondo i seguenti criteri:

12.7.1  Per le gare o fasi di gara a classifica per sommatoria di punteggio: estrazione a sorte dei numeri di pettorale tra tutti i concorrenti.

12.7.2  Per le gare a scontri diretti con classifica assoluta immediata: estrazione a sorte tra le posizioni di classifica relative ai primi tre classificati assoluti individuali ed ai membri delle squadre prime tre classificate.

In caso di sua assenza, l’Ispettore Medico effettua tutte le operazioni intestate al rappresentante medesimo.

Immediatamente alla fine della fase di gara o della gara stessa, dovrà essere notificato in forma scritta agli atleti selezionati che essi lo sono stati. La notifica dovrà avvenire da parte di un incaricato della organizzazione, che consegnerà all'atleta selezionato il formulario di notifica, annotando sullo stesso la data e l'ora della notifica. L'atleta dovrà controfirmare per accettazione la notifica, della quale tratterrà copia, riconsegnando l'originale al notificatore.

              Possono essere sottoposti a controllo gli atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara, anche per infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero.

 

12.8.       Gli atleti individuati devono recarsi nel locale adibito al controllo antidoping entro trenta minuti dalla fine della gara.

            In ogni caso il controllo deve avere inizio entro un’ora dalla sua notifica, fatta eccezione per le seguenti ipotesi che ne possono giustificare il ritardo:

Ø                 premiazione;

Ø                 interviste già programmate;

Ø                 altre competizioni nei sessanta minuti;

Ø                 defaticamento;

Ø                 controlli medici;

Ø                 ricerca del rappresentante e/o dell’interprete.

 

L’atleta è tenuto comunque sotto costante osservazione visiva dell’Ispettore Medico o di altra persona da lui designata, ed il ritardo viene dichiarato soltanto dopo il trascorrere di ulteriori trenta minuti. A suo insindacabile giudizio l’Ispettore Medico può rigettare il differimento del controllo ove non sia possibile la continua osservazione visiva dell’atleta.

            La mancata presenza al controllo e/o comportamenti elusivi sono considerati come rifiuto del controllo stesso e sono puniti secondo quanto previsto al successivo articolo 18.4.1. Tali circostanze devono essere segnalate tempestivamente dall’Ispettore Medico all’U.P.A. e all’U.G.G.

            L’Ispettore Medico, d’intesa con il rappresentante della F.I.T.ARCO se presente, accerta che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera tale da garantirne la regolarità con il minor disagio possibile per gli atleti, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione.

            Durante le operazioni di prelievo non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere.

 

12.9.   Gli atleti, dei quali l’Ispettore Medico accerta l’identità, rimangono nel locale adibito al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni.

            Per ciascun atleta le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei propri flaconi, contenitori e borsette termiche previste.

            Viene sottoposto al prelievo del campione biologico un atleta alla volta.

            E’ fatta salva la facoltà per l’atleta di trattenersi fino alla sigillatura della borsa per il trasporto, contenente tutti i campioni prelevati.

            Ciascun atleta sceglie il kit per il prelievo antidoping tra quelli messi al momento a sua disposizione dall’Ispettore Medico, verificandone l’integrità.

            Il kit risulta costituito da:

Ø                 un recipiente per la raccolta dell’urina;

Ø                 un flacone contrassegnato con la lettera A;

Ø                 un flacone contrassegnato con la lettera B.

 

12.10  Oltre agli Ispettori Medici ed agli atleti designati, nel locale possono essere presenti esclusivamente:

Ø                 il medico della Società o dell’atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società);

Ø                 il rappresentante della F.I.T.ARCO;

Ø                 l’interprete, se richiesto dall’atleta;

Ø                 il Procuratore antidoping ai sensi del precedente art. 7.4. lettera b);

Ø                 il Supervisore medico federale ai sensi del precedente art. 10.4.

 

              La raccolta del campione di urina, nell’apposito recipiente, deve avvenire alla sola e costante presenza dell’Ispettore Medico, dello stesso sesso dell’atleta.

            L’atleta deve rimanere nel locale fino alla produzione della quantità minima di 75 ml di urina (per la ricerca di Epo si rimanda al successivo articolo 13).

            Se la quantità prodotta dall’atleta è insufficiente, il campione incompleto viene chiuso dall’Ispettore Medico alla presenza dell’atleta in modo tale da impedirne qualsiasi manomissione. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, l’Ispettore Medico a sua esclusiva discrezione può consentire all’atleta di fare la doccia e vestirsi, sempre sotto il suo controllo o quello di persona da lui incaricata.

            Per consentire le operazioni di cui sopra l’atleta deve rimanere sempre a disposizione del personale autorizzato alle operazioni antidoping.

              Il campione incompleto viene aperto dal medesimo Ispettore quando l’atleta è in grado di produrre l’ulteriore quantità di urina necessaria per completare l’operazione di prelievo.

              Le operazioni di prelievo devono avvenire nel rispetto della procedura prevista dal kit utilizzato e comunque in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di manomissione.

            Il comportamento dell’atleta, che lascia il locale senza autorizzazione prima di aver completato le attività di prelievo, viene considerato come rifiuto e/o elusione del controllo e segnalato tempestivamente a cura dell’Ispettore Medico all’U.P.A. e all’U.G.G.

 

12.11. Prodotta la quantità minima, l’atleta, alla costante presenza dell’Ispettore Medico, travasa l’urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità.

              L’Ispettore Medico può, su richiesta dell’atleta, sostituirsi nella procedura appena descritta.

              I flaconi A e B vengono chiusi e sigillati così come prescritto nella procedura di utilizzo del kit.

 

12.12. L’Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente per tale operazione; riporta quindi i valori sul verbale di prelievo antidoping ed elimina immediatamente quanto residua.

            Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità uguale o superiore a 1.010.

              Qualora il campione prelevato non rientri in uno di tali parametri, si dovrà procedere ad una sola ulteriore raccolta di urina con le modalità fin qui descritte. Le analisi sono effettuate su entrambi i campioni prelevati.

 

12.13. L’Ispettore Medico deve compilare per ciascun atleta sottoposto al controllo il verbale di prelievo antidoping, secondo il modello predisposto dall’U.G.G.

            Di tale verbale:

a)                 l’originale deve essere sottoscritto dall’Ispettore Medico e dall’atleta.

Se presenti all’intera procedura di prelievo, sottoscriveranno anche il medico della Società o dell’atleta (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società) e il rappresentante della  F.I.T.ARCO.

Tale originale deve essere inserito nell’apposita busta indirizzata ed inviata all’U.G.G., sempre a cura dell’Ispettore Medico.

              Sull’esterno di tale busta devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla F.I.T.ARCO,  alla gara, alla località e alla data di svolgimento.

La busta conterrà inoltre le eventuali certificazioni previste al precedente punto 5;

b)                 la prima copia, con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 5, deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata ed inviata alla F.I.T.ARCO, sempre a cura dell’Ispettore Medico. Al rappresentante federale, se presente, l’Ispettore Medico può consegnare tale busta per l’inoltro al competente ufficio federale.

          Sull’esterno di tale busta devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla F.I.T.ARCO, alla gara, alla località e alla data di svolgimento;

c)         la seconda copia, con le medesime certificazioni di cui al richiamato punto 5, anch’essa inserita in un’apposita busta, viene consegnata all’atleta;

d)         la terza copia non deve contenere alcun dato identificativo dell’atleta e va inserita nell’apposita busta indirizzata al laboratorio antidoping.

 

            La sola busta di cui alla precedente lettera d) deve essere inserita nella borsa di trasporto in cui si trovano i campioni prelevati, destinata al laboratorio antidoping.

            Le buste di cui alle lettere a), b), c), devono essere chiuse alla presenza dell’atleta, controfirmate sul lembo di chiusura dall’Ispettore Medico e, se presente, dal rappresentante della F.I.T.ARCO. Sulle firme deve essere apposto del nastro adesivo trasparente.

 

            L’Ispettore Medico deve evitare che documenti idonei a svelare l’identità degli atleti sottoposti a controllo siano inseriti nella borsa di trasporto destinata al laboratorio. Ciascun verbale deve essere riposto in una apposita busta; in caso di più prelievi nella stessa manifestazione tutte le buste devono essere recapitate ai destinatari con un unico plico.

 

12.14. I destinatari delle buste contenenti i verbali di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b), c) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle.

            Trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’esito negativo delle analisi, i destinatari di cui alle lettere a) e b) possono distruggere le buste in loro possesso, redigendo apposito verbale.

 

12.15. L’Ispettore Medico deve compilare con particolare cura ed in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all’atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni relative all’assunzione di prodotti e/o trattamenti farmacologici e medici - prescritti e non - al quale l’atleta stesso si sia sottoposto nei dieci giorni precedenti il prelievo.

            L’Ispettore Medico è tenuto altresì a segnalare tempestivamente all’U.P.A., mediante rapporto scritto, eventuali tentativi, comportamenti o azioni posti in essere da tesserati, o da altri soggetti, volti ad impedire che l’atleta designato si sottoponga a controllo antidoping ovvero che vengano attuati comportamenti o tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione di tutte le fasi riconducibili all’attività di controllo.

 

12.16. Ogni flacone contrassegnato con la lettera A o B, debitamente sigillato, deve essere inserito nel rispettivo contenitore, in modo tale da poter distinguere il flacone A dal B.

            Ciascun contenitore viene chiuso e sigillato così come prescritto nella procedura del kit utilizzato.

            I contenitori A e B devono essere inseriti nelle rispettive borsette termiche previste e sigillate nel rispetto della procedura di utilizzo e nella apposita borsa per il trasporto, a sua volta chiusa con un sigillo, il cui codice identificativo, di norma, deve essere trascritto a cura dell’Ispettore Medico sulla busta indirizzata al laboratorio e contenente le copie dei verbali di prelievo.

 

12.17.  Le operazioni descritte al precedente punto 15 devono essere eseguite alla presenza dell’atleta. Questi è tenuto a constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica  prevista, siano stati sigillati secondo le procedure di utilizzo e che i codici relativi ai flaconi ed ai contenitori siano rispondenti a quanto riportato sul verbale di prelievo antidoping.

            Il verbale deve essere firmato dall’Ispettore Medico e dall’atleta. Tali sottoscrizioni devono essere apposte al termine di ciascuna operazione di prelievo, così come definita ai precedenti punti 8 e 9, ad attestazione della corretta esecuzione della intera procedura di prelievo, di cui l’Ispettore Medico ne è garante.

            In caso di mancata sottoscrizione del verbale da parte dell’atleta, è fatto carico all’Ispettore Medico darne tempestiva e motivata segnalazione all’U.G.G.; il laboratorio comunque procede all’iter analitico del campione prelevato.

            Eventuali irregolarità riscontrate dall’atleta devono essere riportate sul verbale a cura dell’Ispettore Medico.

           

            Alle medesime operazioni possono altresì essere presenti le persone indicate al precedente punto 9.

            Se presenti all’intera procedura di prelievo, il verbale verrà sottoscritto anche dal medico della Società o dell’atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società) e dal rappresentante della  F.I.T.ARCO, ad attestazione della corretta esecuzione della procedura.

            Eventuali irregolarità riscontrate dal medico della Società o dell’atleta (in sua assenza dal dirigente accompagnatore della Società) devono essere riportate sul verbale a cura dell’Ispettore Medico.

 

            Il rappresentante federale o dell’U.P.A., se presenti, possono chiedere di far constatare a verbale circostanze e comportamenti non regolamentari verificatisi durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo.

 

12.18. L’inoltro dei campioni al laboratorio antidoping è effettuato dal Rappresentante Federale con mezzo celere secondo le disposizioni della F.I.T.ARCO.

            L’apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica prevista e del contenitore A, deve essere effettuata esclusivamente presso la sede del laboratorio che procede alle analisi.

            I flaconi A vengono estratti dal rispettivo contenitore e, previa verifica dei sigilli apposti, dissigillati dal responsabile del laboratorio o da un componente dello staff da questi designato, ed il loro contenuto utilizzato per la prima analisi.

            Il contenitore B, estratto dalla borsa di trasporto e dalla rispettiva borsetta termica prevista, dopo la verifica dell’integrità dei sigilli apposti, viene così conservato in condizioni tali da garantirne l’integrità e, in caso di positività del corrispondente campione A, utilizzato per la controanalisi (se richiesta).

            Il flacone B relativo all’atleta riscontrato positivo alla prima analisi viene dissigillato ed estratto dal suo contenitore alla presenza dell’atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato) e/o del perito da questi nominato; possono altresì essere presenti un rappresentante della F.I.T.ARCO e un funzionario delegato dall’U.G.G.

            In caso di assenza dell’atleta (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato), le operazioni di identificazione e dissigillatura del campione B devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al laboratorio, che viene in ogni caso assicurata dalla F.I.T.ARCO o dall’U.G.G.

            Gli adempimenti conseguenti alla controanalisi sono disciplinati al successivo articolo 14.

 

 

 

12.19. In caso di “non conformità” dei campioni - riscontrata dal laboratorio ricevente secondo la normativa vigente - dovuta a motivi tali da inficiare la validità e da imporre la sospensione della procedura analitica, il responsabile del laboratorio deve comunque darne tempestiva comunicazione alla F.M.S.I., la quale provvederà ad informare la F.I.T.ARCO nonché l’U.G.G., per gli eventuali conseguenti adempimenti.

            I campioni “non conformi”, in assenza di specifico avviso, possono essere smaltiti trascorsi almeno novanta giorni da detta comunicazione all’U.G.G.

 

12.20. La conservazione e lo smaltimento dei campioni di urina da parte del laboratorio antidoping avvengono come di seguito indicato, nel rispetto di quanto stabilito dallo Standard internazionale:

Ø                          per il residuo dei campioni A negativi ed i corrispondenti campioni B non è fissato alcun termine per la loro conservazione;

Ø                          i campioni B, corrispondenti ai campioni A risultati positivi e l’eventuale residuo del campione A, vengono conservati per almeno novanta giorni dalla data di comunicazione all’U.G.G. del rapporto di prova (nel caso in cui non venga richiesta od effettuata la controanalisi).

Ø                          qualora richiesta la controanalisi, l’eventuale residuo dei campioni A e B eccedente la quantità utilizzata viene conservato per ulteriori novanta giorni dalla data di emissione del rapporto di prova relativo a detta analisi.

            La procedura di cui sopra viene seguita anche per i campioni B nei cui corrispondenti campioni A è stato rilevato un rapporto Testosterone/Epitestosterone (T/E) superiore a sei o una concentrazione di Epitestosterone superiore a 200 ng/ml.

            Decorsi i termini sopra indicati i campioni e i residui potranno essere smaltiti.

 

12.21. Sostanze sottoposte a indagine.

            I campioni biologici per i controlli antidoping vengono analizzati per individuare le sostanze vietate e/o i metodi proibiti di cui alla Lista, nonché altre sostanze eventualmente indicate dalla WADA in conformità con il precedente articolo 4.5.

 

12.22. Ricerche sui campioni biologici.

            I campioni biologici non possono essere utilizzati dai laboratori antidoping per fini diversi da quelli previsti dalla WADA.

 

12.23. Standard per l'analisi dei campioni e la rendicontazione.

            I laboratori sono tenuti ad analizzare i campioni biologici per i controlli antidoping e a riportare i risultati attenendosi agli Standard internazionali.

 

12.24.  Laboratori esteri.

Il laboratorio antidoping nazionale, destinatario di tutte le borse di trasporto contenenti i campioni biologici prelevati, provvede a:

-         individuare le borse da inviare ai laboratori esteri accreditati;

-         spedire ai laboratori esteri accreditati le borse ancora chiuse così come pervenute.

 


 

Art. 13                                                    

Controlli antidoping combinati sangue/urina

 

13.1.   I controlli combinati sangue/urina riguardano la ricerca di eritropoietina e/o dei suoi analoghi di seguito indicati genericamente con il termine “Epo”, in aggiunta alle sostanze ed ai metaboliti di cui alla Lista.

            Le urine prodotte dagli atleti designati per la ricerca di Epo sono sottoposte all’esame con il metodo originariamente messo a punto dal Laboratorio WADA di Chatenay – Malabry, cosiddetto metodo francese.

 

13.2.   Previo consenso informato dell’atleta, come risulta dalla sottoscrizione dell’apposito modulo predisposto a cura dell’U.G.G., viene prelevato un campione ematico, contestualmente con quello urinario, al fine di ricercare un’alterazione del quadro ematologico riconducibile all’uso delle sostanze del precedente punto. Ove risultasse tale alterazione, è necessario acquisire la conferma dell’univocità del suo significato attraverso l’esame delle urine, unico test valido per l’acquisizione della positività e per l’eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Regolamento.

 

13.3.   Finalità delle analisi

            Sui campioni ematici: valutazione preliminare di parametri indicativi di un’alterazione del quadro ematologico derivante dalla possibile assunzione di eritropoietina e/o dei suoi analoghi.

            Sui campioni urinari: quelle proprie di un esame antidoping.

 

13.4.   Strutture coinvolte

            Per il prelievo dei campioni ematici: Ispettori Medici della F.M.S.I. o altri Prelevatori.

            Per il prelievo dei campioni urinari: Ispettori Medici della F.M.S.I. diversi da quelli designati per il prelievo dei campioni ematici.

 

            Per le analisi di laboratorio:

            sangue: laboratorio antidoping nazionale accreditato dalla WADA o Centri ematologici convenzionati con la F.M.S.I.

            urinarie: laboratorio antidoping nazionale od esteri accreditati dalla WADA o altrimenti approvati dalla stessa, come individuati dalla F.M.S.I.

 

13.5.   Test di laboratorio da eseguire.

            Esami ematici: effettuati su tutti i campioni prelevati.

            Esami urinari, con ricerca delle sostanze vietate come da Lista: effettuati su tutti i campioni prelevati.

            Esami urinari, finalizzati alla ricerca dell’Epo e dei suoi analoghi: effettuati sui campioni corrispondenti a quelli sui quali l’esame ematico abbia evidenziato valori anomali, sui campioni il cui risultato analitico sia di non univoca interpretazione, su tutti i campioni relativi ad atleti che non abbiano fornito il consenso informato al prelievo ematico, su campioni individuati dalla C.A. e/o dalle Commissioni federali antidoping.

 

13.6.   Gli atleti da sottoporre a controllo combinato sangue/urina possono essere designati dalla C.A., dalla F.I.T.ARCO, con le medesime modalità già previste nel Regolamento del C.O.N.I. e del presente Regolamento.

            Le modalità per l’individuazione e l’accredito del prelevatore sono le stesse di cui al precedente articolo 12.

            La F.M.S.I.,  la F.I.T.ARCO hanno cura di predisporre l’approvvigionamento di idonei kit per il prelievo contestuale di campioni sangue/urina, tali da consentire l’applicazione di codici atti ad identificare tali campioni e garantire l’anonimato dell’atleta.

            In assenza di consenso informato si procede, in ogni caso, agli esami urinari per la ricerca dell’Epo in tutti gli atleti designati.

            Nell’ipotesi in cui solo un atleta, tra quelli designati per il controllo combinato sangue/urina, sottoscriva il consenso informato per il prelievo ematico, si procede alla sola raccolta delle urine per tutti gli atleti al fine di evitare l’individuazione di chi abbia fornito il consenso e la derivante violazione della privacy.

            Per la procedura di raccolta del campione di urina si rinvia a quanto disposto al precedente articolo 12, con la sola differenza che per i controlli combinati con il sangue la quantità minima necessaria deve essere superiore a 100 ml, da ripartire in almeno 60 ml nel flacone A e in almeno 40 ml nel flacone B.

            Qualora il campione prelevato non rientri nei parametri del pH e della densità, non si procede ad ulteriore raccolta di urina.

 

13.7.   Per il campione ematico, il prelevatore deve assicurare che la raccolta avvenga secondo le norme tecniche procedurali standard previste. A tale scopo, tra l’altro, deve verificare che nell’idoneo locale, tra gli altri arredi, sia presente un lettino medico coperto da un telo pulito per consentire il prelievo di sangue ovvero che l’atleta possa distendersi qualora sopravvengano disturbi neuro vegetativi in relazione al prelievo stesso. Prima di iniziare la fase del prelievo deve essere concesso all’atleta un tempo ragionevole per potersi rilassare.

            Ad ogni atleta vengono prelevati non più di 6 ml di sangue da una vena del braccio o della mano, egualmente ripartiti in due provette, tutti utilizzati per l’esecuzione delle analisi di seguito indicate.

            L’utilizzo di due provette è finalizzato alla riduzione del rischio di produrre campioni emolizzati, anche parzialmente, o coagulati.

            Al momento del prelievo, l’atleta deve dichiarare nel verbale di prelievo il suo attuale stato (ad esempio: riposo, indicando il numero di ore di inattività fisica; situazione post gara o post allenamento; digiuno, indicandone le ore; eventuali trasfusioni di sangue; etc.).

            Il prelievo del sangue viene effettuato, previa acquisizione del consenso informato, sempre dopo la raccolta delle urine secondo le ordinarie procedure al fine di evitare qualsiasi possibile interferenza con il normale controllo antidoping da effettuarsi sul campione urinario.

            Qualora il prelievo ematico venga effettuato da un medico prelevatore esterno deve comunque assistere l’Ispettore Medico della F.M.S.I. e, se presente, il medico della Società o dell’atleta.

            Le F.I.T.ARCO ha cura di provvedere la dotazione dei materiali di consumo necessari per il prelievo ematico, in conformità con le indicazioni fornite dalla F.M.S.I.

            Gli Ispettori Medici della F.M.S.I., incaricati per i prelievi del sangue e delle urine, hanno cura di compilare – ciascuno per la propria competenza - il modulo di prelievo, riportando sul modulo il codice identificativo delle provette (unico per provette e flaconi). In presenza di altro Prelevatore, il verbale viene compilato in ogni sua parte dall’Ispettore Medico F.M.S.I. incaricato per il prelievo delle urine.

            Le provette contenenti i campioni ematici debitamente sigillate nel rispetto dell’utilizzo del kit e conservate dal prelevatore secondo le procedure standard, sono tempestivamente inserite nell’apposita custodia e subito inviate al Laboratorio antidoping nazionale accreditato dalla WADA o al Centro ematologico più vicino tra quelli convenzionati e immediatamente analizzate.

            I Centri ematologici devono sempre trasmettere tutti i valori delle analisi alla F.M.S.I. entro 24 ore dalla ricezione dei campioni.

 

13.8.   Nel caso in cui il campione ematico dia un risultato analitico di non univoca interpretazione (ad esempio sangue emolizzato, coagulato, etc.) si procede comunque alla ricerca dell’Epo nelle urine.

            I campioni urinari individuati per il controllo combinato con il sangue sono inoltrati al Laboratorio antidoping nazionale accreditato dalla WADA, con apposita borsa di trasporto diversa da quella prevista per i campioni urinari di routine, nel rispetto delle procedure di cui al precedente articolo 12.

            Il Laboratorio antidoping procede all’apertura della borsa di trasporto contenente i campioni di urina riferiti al controllo combinato sangue/urina e della busta, contenente i relativi verbali di prelievo, per constatare l’adesione o meno al prelievo ematico.

            A seguito di tale accertamento il Laboratorio stesso provvede in caso di:

Ø                 mancata adesione al prelievo ematico, ad avviare l’iter analitico per la ricerca dell’Epo nelle urine;

Ø                 specifica richiesta della C.A. o della Commissione federale antidoping, ad avviare l’iter analitico per la ricerca dell’Epo nelle urine;

Ø                 adesione al prelievo ematico, all’idonea custodia dei corrispondenti campioni urinari in attesa dell’esito dell’esame del sangue. Se da tale esame si evidenzia un’alterazione del quadro ematologico riconducibile all’uso dell’Epo, dà avvio all’iter analitico; in assenza dell’alterazione di cui sopra, procede all’analisi del campione urinario con metodo di routine.

 

13.9.   Modalità di trasporto dei campioni biologici al laboratorio di analisi

            Per il sangue: a cura e responsabilità dei Prelevatori e nel pieno rispetto delle modalità di legge.

            Per le urine: a cura e responsabilità dell’Ispettore Medico e/o secondo le disposizioni impartite dalla  F.I.T.ARCO.

 

13.10. Modalità di indagine

            Per le analisi urinarie: modalità di analisi antidoping nel rispetto dello specifico Standard internazionale;

            Per le analisi ematiche: modalità ematologiche di riferimento, come da convenzione di cui al precedente punto 4.

 

13.11. Parametri ematologici considerati per l’attivazione della ricerca dell’Epo nelle urine: ematocrito, emoglobina, reticolociti.

            Valori limite per l’attivazione della ricerca dell’Epo nelle urine: quelli definiti dalla WADA.

 

13.12. Smaltimento rifiuti speciali

            I rifiuti speciali prodotti nel corso dell’operazione del prelievo urinario ed ematico vengono smaltiti secondo le modalità previste dalle vigenti normative di tutela ambientale.

 

13.13.  Per tutto quanto non espressamente specificato con riferimento alle procedure, se non in contrasto, trova applicazione quanto previsto al precedente articolo 12.

 

13.14  Fermo restando quanto disciplinato dal presente articolo sui controlli antidoping combinati sangue/urina, trovano applicazione le norme sull’analisi dei campioni biologici e sui riscontri analitici di positività previste dal Codice.

 

 

 

 

Titolo IV

Adempimenti e Sanzioni

 

Art. 14  

Adempimenti conseguenti ai casi di positività

 

14.1.   I risultati delle analisi sono tempestivamente comunicati dalla F.M.S.I. all’U.G.G.

            I risultati di negatività sono comunicati dalla F.M.S.I. alla F.I.T.ARCO; i risultati di positività sono inviati direttamente alla WADA ed alla F.I.T.A.  (Federazione Internazionale di Tiro con l’Arco).

 

14.2.   L’accertamento dell’identità dell’atleta positivo all’analisi del campione A, previa verifica di esistenza di esenzione a fini terapeutici o inosservanza degli Standard internazionali per i test o per le analisi di laboratorio che possano inficiare la validità del riscontro analitico, avviene presso l’U.G.G. mediante confronto contestuale tra la comunicazione dell’esito emesso dal laboratorio antidoping, recante il codice del campione, l’originale del prelievo antidoping in possesso dell’U.G.G. e la copia del medesimo verbale in possesso della F.I.T.ARCO.

            Per l’identificazione dell’atleta, i funzionari dell’U.G.G. e della F.I.T.ARCO devono presentare le buste ancora chiuse, che verranno aperte per la circostanza.

            Nell’ipotesi che una delle due parti non sia venuta in possesso della busta di propria competenza, si procede ugualmente alla identificazione dell’atleta mediante l’apertura della sola busta pervenuta.

            Di tale identificazione viene redatto apposito verbale in unico originale, sottoscritto dai funzionari di cui sopra e conservato presso l’U.G.G., fotocopia dello stesso è contestualmente consegnata al funzionario della F.I.T.ARCO.

14.3.   Identificato l’atleta, la F.I.T.ARCO comunica all’U.G.G. con la massima tempestività: indirizzo, numero telefonico e fax riguardanti l’atleta stesso e la Società di appartenenza e quant’altro utile per le comunicazioni di rito.

            L’U.G.G., nel più breve tempo possibile, provvede a dare ufficiali comunicazioni al Segretario generale della F.I.T.ARCO - anche ai fini della sospensione cautelare così come previsto al successivo articolo 15 - all’atleta ed alla Società di appartenenza a mezzo telegramma, raccomandata (anticipata via fax ove possibile) o altro mezzo di trasmissione preventivamente concordato con la F.I.T.ARCO.

            Analoga comunicazione viene data all’U.P.A., nonché alla C.A., limitatamente ai controlli da questa disposti.

            La F.I.T.ARCO verifica presso l’atleta e la Società di appartenenza l’avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente.

            Ugualmente la comunicazione viene inoltrata alla referente Federazione Internazionale di Tiro con l’arco (F.I.T.A.) dalla F.I.T.ARCO.

14.4.   Qualora la positività configuri fondati elementi di responsabilità a carico della Società di appartenenza, così come previsto al successivo articolo 17.5, o per effetto di altra specifica normativa federale, l’U.P.A. ne dà comunicazione alla Società stessa per l’esercizio della facoltà di cui al successivo punto 5, nonché all’U.G.G.

 

14.5.      La controanalisi viene effettuata a seguito di richiesta dell’atleta interessato, inviata all’U.G.G. entro dieci giorni dalla data della comunicazione ufficiale di positività di cui al precedente punto 3.

In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i dieci giorni di cui sopra, l’U.G.G. provvede a trasmettere il fascicolo all’U.P.A. per il seguito di competenza.

            In presenza di richiesta, l’U.G.G. concorda con la F.M.S.I. la data di effettuazione della controanalisi, dandone comunicazione all’atleta con un preavviso minimo di sette giorni. La data fissata viene comunicata dall’U.G.G. anche al Segretario generale della F.I.T.ARCO e alla Società di appartenenza.

            Tale comunicazione è inviata a mezzo telegramma, raccomandata (anticipata via fax ove possibile) o altro mezzo di trasmissione preventivamente concordato con la F.I.T.ARCO.

            Alla controanalisi, fin dalla fase di identificazione del campione B, può assistere l’atleta interessato, oppure un suo rappresentante appositamente delegato dallo stesso con lettera che pervenga all’U.G.G. (anche a mezzo fax) entro le ventiquattro ore precedenti la data stabilita per tale operazione.

            L’atleta e/o il rappresentante delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nei termini e nelle modalità precedentemente indicati.

            La Società di appartenenza ha facoltà di chiedere l’effettuazione della controanalisi e/o essere rappresentata nonché farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopraddette, solo nel caso in cui sia stata formalizzata dall’U.P.A. azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività.

            Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante della F.I.T.ARCO ed un funzionario delegato dall’U.G.G. Le operazioni di identificazione e dissigillatura del campione B devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al laboratorio.

            Il laboratorio non può consentire l’accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall’U.G.G.

            L’assenza dell’atleta, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non è motivo di sospensione della procedura analitica. Il laboratorio, pertanto, dà corso alla predetta procedura nel giorno ed ora fissati, così come già comunicati all’atleta e alla Società interessata.

            L’atleta ha diritto di chiedere copia della documentazione di laboratorio relativa ai campioni A e B, comprensiva delle informazioni riferite allo Standard internazionale per le analisi di laboratorio.

 

14.6.   L’analisi del campione B è svolta dallo stesso laboratorio che ha analizzato il campione A, con personale tecnico diverso da quello che ha eseguito la prima analisi; ove ciò non sia possibile, il campione B viene analizzato da altro laboratorio accreditato, su insindacabile decisione della F.M.S.I.

            Qualora la controanalisi confermi l’esito di positività, l’U.G.G., ricevuta la comunicazione dalla F.M.S.I., provvede a informare i medesimi destinatari con le modalità già indicate, trasmettendo all’U.P.A. il fascicolo per gli adempimenti di competenza.

            Qualora la controanalisi non confermi l’esito di positività della prima analisi, questa viene considerata negativa e l’U.G.G. dichiara il procedimento concluso, dandone comunicazione ai medesimi destinatari con le modalità già indicate.

            In tale ipotesi la sospensione cautelare comminata ai sensi del successivo articolo 15, deve essere immediatamente revocata, senza possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo – da parte dell’atleta e/o della Società di appartenenza; le sanzioni eventualmente comminate devono essere annullate.

            Qualora l'atleta o la sua squadra siano stati esclusi da una competizione e la successiva analisi del campione B non confermi i risultati del campione A, l'atleta o la squadra possono continuare a partecipare alla competizione se è ancora possibile il loro reinserimento, senza modificare ulteriormente lo svolgimento della competizione, a insindacabile decisione dell’Ente organizzatore.

 

14.7.       I risultati della controanalisi sono inappellabili.

 

14.8.   La rilevazione del valore del rapporto Testosterone/Epitestosterone (T/E) superiore a sei o una concentrazione di Epitestosterone superiore a 200 ng/ml nell’analisi del campione A configura una violazione, salvo nel caso in cui esista la prova che l’alterazione di tale rapporto o concentrazione sia dovuta a condizione fisiologica o patologica.

            Entro dieci giorni dalla data della specifica comunicazione dell’U.G.G. ai medesimi destinatari di cui al precedente punto 3, l’atleta può inviare al predetto Ufficio la documentazione medica tesa a provare la fisiologicità dell’alterazione e/o della concentrazione riscontrate, ovvero richiedere l’effettuazione della controanalisi sul campione B.

            La documentazione eventualmente presentata viene sottoposta all’esame della C.S.A., con interruzione del termine per la richiesta di controanalisi.

            L’U.G.G. dichiara il procedimento concluso per negatività, qualora la documentazione sia stata ritenuta idonea ed esaustiva dalla C.S.A., comunicandolo agli interessati.

            L’U.G.G. dà comunicazione agli interessati della riapertura del termine per l’esercizio della facoltà di richiedere la controanalisi sul campione B, qualora la documentazione non sia stata ritenuta idonea ed esaustiva dalla C.S.A.

            Trascorsi inutilmente i dieci giorni per la presentazione della documentazione di cui sopra o in assenza di richiesta di controanalisi ovvero nel caso in cui l’analisi del campione B confermi il risultato nel campione A, l’atleta viene sottoposto dalla F.I.T.ARCO a:

-         controlli senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi;

-         eventuali indagini endocrinologiche.

Tale monitoraggio è volto ad identificare le cause responsabili dell’elevato valore di rapporto o concentrazione, per valutarne l’eventuale rilevanza ai fini di doping. La mancanza di collaborazione da parte dell’atleta negli accertamenti comporta la dichiarazione di positività del campione.

            I risultati degli esami congiuntamente all’eventuale documentazione sono oggetto di nuova valutazione da parte della C.S.A. per un definitivo giudizio.

            Qualora da tale giudizio emerga che l’alterazione del rapporto o della concentrazione rilevati non siano riconducibili a causa fisiologica o patologica, l’atleta viene dichiarato positivo e trova applicazione la specifica procedura di cui al presente articolo. In caso contrario o qualora la controanalisi dia esito negativo, l’U.G.G. dichiara il procedimento concluso per negatività, dandone comunicazione agli interessati.

 

 

 

Art. 15  

Sospensione cautelare

 

15.1.       L’atleta risultato positivo all’analisi del campione A deve essere immediatamente sospeso dall’attività sportiva con provvedimento della Commissione di Giustizia F.I.T.ARCO, da adottarsi in via di urgenza. Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa – anche a mezzo fax – all’U.P.A. e per conoscenza all’U.G.G.

 

15.2.   A seguito della sospensione cautelare, all’atleta deve essere data immediatamente l’opportunità di esporre le proprie ragioni presso i competenti Organi.

 

15.3.   L’atleta sospeso in via cautelare non può svolgere alcuna attività sportiva in attesa della decisione di primo grado del competente Organo di Giustizia federale, decisione che deve essere emanata con tempestività, ma in ogni caso non oltre sessanta giorni a decorrere dalla data del provvedimento di deferimento dell’U.P.A.

            Il provvedimento di sospensione cautelare ha effetto dal giorno successivo alla data di comunicazione all’interessato ed ha termine con la decisione dell’Organo di Giustizia federale di primo grado.

            Il provvedimento di sospensione non è rinnovabile e decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione.

            Il periodo di sospensione scontato dall’atleta in esecuzione di un provvedimento cautelare viene sottratto dalla sanzione eventualmente irrogata dal citato Organo giudicante.

            Avverso il provvedimento di sospensione cautelare l’atleta può proporre appello con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 19.

 

15.4.       L’Organo di Giustizia federale di primo grado può erogare, su motivata richiesta dell’U.P.A., il provvedimento di sospensione cautelare durante la fase dell’istruttoria, nei confronti di quei tesserati indagati per gravi infrazioni regolamentari.

 

15.5.       In caso di provvedimento di archiviazione da parte dell’U.P.A ovvero di mancato riconoscimento di responsabilità da parte dell’Organo di Giustizia federale di primo grado, il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo - da parte dell’atleta e/o della Società di appartenenza.

 

 

 

Art. 16 

Procedimento disciplinare

 

16.1.   Fermo restando che è sufficiente il ricorso o il tentativo di ricorrere alla sostanza vietata o al metodo proibito per ritenere compiuto il fatto di doping, l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’U.P.A., secondo quanto emanato dal C.O.N.I., dalla F.I.T.ARCO, nonché dalla Commissione ministeriale di cui alle legge 376/2000, avviene a seguito di notizia, comunque acquisita, dei fatti di cui al precedente articolo 2 ovvero in caso di comportamenti, tentativi, azioni poste in essere da tesserati, o da altri soggetti, tesi ad impedire che l’atleta designato si sottoponga a controllo antidoping, nonchè che il prelievo non abbia corretta esecuzione.

 

16.2.       Nel caso in cui l’atleta venga riscontrato positivo in una gara organizzata sotto l’egida della F.I.T.A., è fatto obbligo alla F.I.T.ARCO darne comunicazione all’U.G.G. affinché possa attivarsi nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti antidoping internazionali. Dei fatti la F.I.T.ARCO  informerà quindi l’Autorità Giudiziaria.

            Sulla base delle informazioni ricevute, l’U.P.A. valuta la possibilità di dare corso a proprie autonome indagini per individuare eventuali ulteriori responsabilità connesse al caso.

           

16.3.       Per l’approfondimento e l’accertamento dei fatti oggetto di indagine, l’U.P.A. convoca tempestivamente i tesserati, nonché qualunque persona ritenuta informata, procedendo - se del caso - alla eventuale contestazione di addebiti disciplinari.

La F.I.T.ARCO collabora per la citazione dei tesserati convocati a comparire dinanzi all’U.P.A. e per l’esecuzione degli accertamenti disposti.

In sede di audizione l’indagato ha diritto di farsi assistere da persona di propria fiducia, nonché di essere patrocinato da un consulente legale, con spese a proprio carico. L’indagato ha altresì diritto di replica alle contestazioni inerenti alla presunta violazione del Regolamento e alle conseguenti sanzioni.

 

16.4.       E’ fatto obbligo all’atleta e al personale di supporto di non avvalersi della consulenza o della prestazione dei soggetti non tesserati inibiti dall’ordinamento sportivo in applicazione di quanto disposto al successivo punto 7, pena l’irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 18.13.

 

16.5.       Completata l’indagine, l’U.P.A. trasmette alla Segreteria della F.I.T.ARCO copia degli atti dell’istruttoria, con motivato e argomentato provvedimento di deferimento dell’indagato ovvero di archiviazione.

Della trasmissione degli atti vengono informati l’indagato, la Società di appartenenza e l’U.G.G.

            La F.I.T.ARCO, ricevuti gli atti dall’U.P.A., li inoltra al proprio Organo di giustizia di primo grado ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni ovvero per l’archiviazione.

            La Commissione di Giustizia della F.I.T.ARCO deve fissare l’udienza non oltre venti giorni dalla data di notifica degli atti dell’istruttoria da parte dell’U.P.A., con preavviso agli interessati di almeno sette giorni. Eventuali memorie depositate all’Organo di giustizia di primo grado devono essere contestualmente notificate alla controparte.

            La facoltà di inoltrare istanza di accesso alla documentazione presente nel fascicolo di indagine per prenderne visione od estrarne copia - con costi a carico del richiedente - può essere esercitata direttamente dall’interessato o dal proprio difensore presso il suddetto Organo di giustizia solo dopo l’avvenuto deposito.

           

16.6.   L’U.P.A., in persona di un suo componente ovvero per il tramite della Procura federale appositamente delegata, è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione di Giustizia e alla Commissione Unica d’Appello.

 

16.7.   Qualora nel corso del procedimento di indagine emergano comportamenti ritenuti penalmente rilevanti, anche ai sensi della legge 376/2000, l’U.P.A. trasmette i relativi atti all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente e/o alle Autorità amministrative e agli Ordini professionali.

 

16.8.       Se nel corso di una indagine si afferma la responsabilità di un soggetto non tesserato, l’U.P.A. adotta tutte le misure necessarie per avviare procedimenti cautelativi dinanzi agli Organi di giustizia della  F.I.T.ARCO affinché assumano provvedimenti di inibizione a rivestire cariche o incarichi in seno alla F.I.T.ARCO stessa, ovvero a presenziare allo svolgimento delle manifestazioni od eventi sportivi organizzati sotto la loro egida.

 

 

 

16.9.   La F.I.T.ARCO trasmetterà all’U.P.A. con la massima tempestività – anche a mezzo fax - le decisioni adottate dall’Organo di giustizia federale di primo grado, corredate delle motivazioni e di quanto altro necessario al fine di consentire la predisposizione dell’eventuale atto di appello.

 

16.10  E’ facoltà delle parti ricorrere al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (“TAS”), una volta esauriti i gradi di giustizia.

La F.I.T.ARCO comunicherà all’U.G.G. i ricorsi in materia di doping presentati al TAS dalle medesime e/o da propri tesserati, dando tempestive informative fino all’esito degli stessi ricorsi.

 

 

 

Art. 17 

Violazioni delle norme antidoping

 

 

17.1.       L’inosservanza delle disposizioni del Regolamento è punita a norma del presente Titolo.

 

17.2.       Nei confronti di qualunque tesserato che non presti la collaborazione richiesta o che non si presenti all’U.P.A. convocato per l’assunzione di informazioni ovvero per la contestazione dell’addebito, senza addurre giustificati motivi di impedimento, trova applicazione la sanzione della sospensione per un periodo da uno a sei mesi. Tale sanzione viene proposta dall’U.P.A. al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare.

 

17.3.       E’ facoltà della F.I.T.ARCO prevedere l’applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate al successivo articolo 18, in coerenza con quanto eventualmente stabilito in materia dalla F.I.T.A.

 

17.4.       Nei casi di violazioni delle norme antidoping da parte di propri tesserati, alle Società sportive possono essere applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.

 

17.5.       L’illecito sportivo connesso a fatti di doping si prescrive in otto anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18 

Sanzioni

 

18.1.       Le sanzioni sono erogate dagli Organi di giustizia della F.I.T.ARCO o della F.I.T.A., per i casi di rispettiva competenza.

 

18.2.   Squalifica per uso di sostanze vietate e metodi proibiti.

Fatta eccezione per le sostanze specifiche di cui al successivo punto 3, la durata della squalifica comminata per una violazione all’articolo 2.1. (Presenza di sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker), 2.2. (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito), 2.6. (Possesso di sostanze vietate e pratica di metodi proibiti), è:

 

Prima violazione:                      due anni;

 

Seconda violazione:                  squalifica a vita.

 

L'atleta o la persona interessata, tuttavia, possono esporre, prima che venga comminata la squalifica, le ragioni per annullare o ridurre la sanzione, secondo quanto previsto dal successivo punto 5.

 

18.3.   Sostanze specifiche.

Ove un atleta riesca a dimostrare che l'assunzione rientra tra le sostanze specifiche e non era quindi tesa a incrementare la prestazione sportiva, il periodo di squalifica di cui al precedente punto 2 viene così sostituito:

 

Prima violazione:                         da un minimo del richiamo con nota di biasimo - senza squalifica da futuri eventi sportivi - ad un massimo di un anno;

 

Seconda violazione:                    due anni;

 

Terza violazione:                          squalifica a vita.

 

La riduzione di una sanzione ai sensi del successivo punto 4.2. si applica unicamente alla seconda o alla terza violazione, poiché la sanzione prevista per la prima violazione lascia sufficiente discrezionalità per valutare il grado di responsabilità della persona interessata.

 

18.4.   Squalifica per altre violazioni

Le altre violazioni del presente Regolamento comportano i seguenti periodi di squalifica:

 

18.4.1.     per le violazioni degli articoli 2.3. (Rifiuto o omissione di sottoporsi al prelievo del campione biologico o sottrarsi in altro modo al prelievo stesso) e 2.5. (Manomissione o tentativo di manomissione di una fase qualsiasi del controllo antidoping), si applicano le squalifiche previste al precedente punto 2;

 

18.4.2.         per le violazioni degli articoli 2.7. (Traffico illegale di sostanze o metodi) e 2.8. (Somministrazione o suo tentativo di sostanze vietate o ricorso o suo tentativo di metodi proibiti), il periodo di squalifica va da un minimo di quattro anni fino alla squalifica a vita.

La violazione del presente Regolamento che coinvolga un minore viene considerata particolarmente grave e, se commessa dal personale di supporto dell'atleta in relazione a sostanze diverse da quelle di cui al precedente punto 3, comporta la squalifica a vita del personale coinvolto;

 

18.4.3.    per quanto attiene alle violazioni dell'articolo 2.4. (Omesse informazioni sulla reperibilità e conseguente mancata esecuzione del test), il periodo di squalifica non deve essere inferiore a tre mesi né superiore a due anni.

La squalifica per le successive violazioni del medesimo articolo 2.4. è da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni.

 

18.5.   Annullamento o riduzione della squalifica per circostanze eccezionali.

Il presente punto è applicabile solo nei casi in cui le circostanze siano realmente eccezionali, così come di seguito specificato e per la sola irrogazione delle sanzioni. Non può trovare applicazione per accertare se vi sia stata una violazione del presente Regolamento.

 

18.5.1      Nessuna colpa o negligenza.

In un caso particolare riguardante una violazione del presente Regolamento ai sensi degli articoli 2.1. (Presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker) o 2.2. (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito), all'atleta che dimostri che la violazione è avvenuta del tutto senza sua colpa o negligenza, il periodo di squalifica previsto viene annullato.

Per quanto riguarda la sola violazione riferita al precedente articolo 2.1. l’atleta per far annullare il periodo di squalifica deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

 

18.5.2.     Assenza di colpa o negligenza significativa.

Il presente punto si applica solo alle violazioni del presente Regolamento che riguardano gli articoli 2.1. (Presenza di una sostanza proibita o dei relativi metaboliti o marker), 2.2. (Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito), 2.3. (Rifiuto o omissione al prelievo dei campioni) e 2.8. (Somministrazione di una sostanza vietata o di un metodo proibito).

Se un atleta dimostra in un caso particolare relativo a tali violazioni di non essere responsabile di colpa o negligenza significativa, il periodo di squalifica può essere ridotto ma non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile.

Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni.

Se una sostanza vietata, o i relativi marker o metaboliti, vengono riscontrati nel campione biologico di un atleta in violazione dell'articolo 2.1., questi per ottenere la riduzione del periodo di squalifica deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

 

18.5.3.     Collaborazione fattiva dell'atleta per la scoperta e/o l'accertamento di violazioni del presente Regolamento da parte del personale di supporto dell'atleta e di altri.

                 A conclusione delle indagini, su istanza dell’U.P.A., il periodo di squalifica in un caso particolare può essere ridotto qualora l'atleta collabori in maniera fattiva, consentendo all'U.P.A di scoprire o accertare una violazione del presente Regolamento da parte di un'altra persona imputabile ai sensi degli articoli 2.6.2. (Possesso da parte del personale di supporto dell'atleta), 2.7. (Traffico illegale) e 2.8. (Somministrazione di una sostanza vietata o ricorso a metodo proibito a un atleta).

                 Il periodo ridotto di squalifica, tuttavia, non può essere inferiore alla metà del periodo minimo teoricamente applicabile. Se la squalifica teoricamente applicabile è a vita, il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni.

 

18.6.   Norme in caso di più violazioni.

 

18.6.1.         Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, viene considerata seconda violazione solo se l’U.P.A. dimostra che l'atleta o altra persona abbiano commesso la seconda violazione dopo la notifica della prima o dopo il ragionevole tentativo di notifica; diversamente, le violazioni vengono considerate come unica prima violazione e la sanzione comminata sarà basata sulla violazione punibile con la sanzione più grave.

 

18.6.2.         Se un atleta, a seguito dello stesso controllo antidoping, ha commesso una violazione del  presente Regolamento per l'uso di una sostanza specifica ai sensi del precedente punto 3 e di un'altra sostanza vietata o di un metodo proibito, questi verrà giudicato come se avesse commesso una sola violazione, con l’applicazione della sanzione più grave.

 

Se un atleta commette due diverse violazioni, una relativa a una sostanza specifica sanzionabile ai sensi del precedente punto 3 e un'altra relativa a una sostanza vietata o a un metodo proibito sanzionabile ai sensi del precedente punto 2, o una violazione sanzionabile ai sensi del precedente punto 4.1, il periodo di squalifica comminato per la seconda infrazione non deve essere inferiore a due né superiore a tre anni.

 

L’atleta che commette una terza violazione, che coinvolge a vario titolo le sostanze specifiche di cui al precedente punto 3 e/o qualsiasi altra violazione in base ai precedenti punti 2 o 4.1, è sanzionato con la squalifica a vita.

 

18.7.   Invalidazione dei risultati delle competizioni successive al prelievo dei campioni.

In aggiunta all'invalidazione automatica dei risultati della competizione durante la quale è stato prelevato il campione risultato positivo, ai sensi di quanto disposto al successivo punto 11, tutti gli altri risultati agonistici ottenuti dopo tale prelievo (durante e/o fuori competizione) ovvero successivamente a un'altra violazione antidoping durante un periodo di sospensione cautelare o di squalifica, verranno invalidati con le relative conseguenze, ivi inclusa l'eventuale perdita di medaglie, punti e premi.

 

18.8.   Inizio del periodo di squalifica.

La squalifica ha inizio:

Ø     dal giorno della sospensione cautelare, se comminata e ancora in essere all’esito del dibattimento di primo grado;

Ø     dal giorno del dibattimento in cui viene sanzionata, in assenza e/ o in caso di intervenuta revoca della sospensione cautelare;

Ø     dal giorno del dibattimento in cui viene sanzionata, se ciò si verifica dopo lo scadere del termine massimo previsto per la sospensione cautelare (61° giorno). Il periodo di sospensione cautelare già scontato deve essere detratto dal periodo della squalifica comminata.

 

18.9.   Status giuridico durante la squalifica.

Nessuna persona squalificata può partecipare a qualsiasi titolo, per tutto il periodo della squalifica, ad una competizione o un'attività (salvo i programmi autorizzati di formazione antidoping e riabilitazione) che sia autorizzata e/o organizzata da un Firmatario o da un’Organizzazione affiliata a un Firmatario.

Inoltre, per le violazioni del presente Regolamento che non interessano le sostanze specifiche indicate al punto 3, i finanziamenti sportivi, in tutto o in parte, o altre forme di sostegno correlate allo sport di cui abbia beneficiato tale persona, vengono trattenuti dai Firmatari, dalle Organizzazioni affiliate ai Firmatari e dai Governi.

L’atleta che sconta un periodo di squalifica più lungo di quattro anni può partecipare, alla fine del quarto anno di squalifica, agli eventi sportivi locali in una disciplina diversa da quella in cui ha commesso la violazione, ma solo se l'evento sportivo locale è a livello tale da non consentire qualificazioni dirette o indirette (né di accumulare punti) per competere nel campionato nazionale o in un evento internazionale.

L’atleta non può svolgere allenamenti con  la squadra nazionale né condurre alcuna attività in qualità di allenatore o dirigente sportivo, potendo partecipare alle sole attività sportive condotte a livello ricreativo.

Le sanzioni e i provvedimenti adottati dalla F.I.T.ARCO che riguardano soggetti tesserati, e non, sono efficaci nei confronti di tutte le F.S.N. e D.A.

L’U.G.G. provvede a dare comunicazione alle F.S.N. ed alle D.A. dei provvedimenti disciplinari adottati in materia di doping.

 

18.10. Test per la reintegrazione in attività.

Per la reintegrazione al termine del periodo di squalifica, l'atleta deve sottoporsi a test fuori competizione eventualmente richiesti dalla F.I.T.ARCO o dalla U.P.A., per tutta la durata della sospensione cautelare o della squalifica fornendo, ove richiesto, dati precisi e aggiornati in merito alla sua reperibilità.

Se un atleta squalificato si ritira dall'attività sportiva e viene cancellato dall'elenco dei nominativi da sottoporre ai test fuori competizione, ma in seguito intende essere reintegrato, non potrà riprendere l'attività fin quando non abbia notificato tale sua intenzione alla F.I.T.ARCO e non si sia sottoposto a test fuori competizione per un periodo di tempo pari al periodo di squalifica ancora da scontare.

 

18.11. La violazione del presente Regolamento in relazione ad un controllo condotto durante una competizione determina automaticamente l'invalidazione dei risultati individuali ottenuti (con tutte le conseguenze del caso, ivi inclusa la perdita della medaglia, dei punti o del premio), a prescindere da eventuali ulteriori sanzioni che possono essere applicate, fermo restando il disposto di cui al successivo punto 12.

 

18.12.  Se a più di un componente di una squadra in uno sport di squadra è stata notificata una positività al controllo antidoping in relazione a un evento sportivo, la squadra sarà sottoposta a un test mirato per l'evento.

Se più di un componente di squadra in uno sport di squadra ha commesso una violazione del presente Regolamento durante l'evento, la squadra può essere squalificata o può subire un'altra azione disciplinare.

Nelle discipline che non sono sport di squadra ma in cui vengono premiate le squadre, quando uno o più componenti commettono una violazione del presente Regolamento, le squalifiche o le altre azioni disciplinari comminate alla squadra sono quelle previste dal regolamento della F.I.T.A

 

18.13. All’atleta e/o al personale di supporto dell’atleta che si avvalgono della consulenza o della prestazione di soggetti non tesserati inibiti dall’ordinamento sportivo a seguito dell’applicazione di quanto previsto all’articolo 15.7., è comminata la sospensione dall’attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di sei mesi.

            In caso di reiterazione la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di diciotto mesi.

 

18.14    Salvo che l’ipotesi non rientri nelle più gravi violazioni già previste, l’Ispettore Medico, l’atleta e, se presente alla fase di prelievo, il medico della Società o dell’atleta (in assenza il dirigente accompagnatore della Società), sono responsabili per il rispetto delle norme procedurali per l’effettuazione del controllo di cui al precedente articolo 12.

            Qualsiasi inosservanza è punita con la sospensione dall’attività rispettivamente svolta fino ad un massimo di tre mesi. In caso di reiterazione la sanzione è aumentata proporzionalmente fino ad un massimo di nove mesi.

 

 

 

 

 

Art. 19 

Procedura per l’appello

 

19.1.   Sentenze impugnabili in appello.

Le sentenze emesse dagli Organi di Giustizia federali di primo grado in applicazione del presente Regolamento possono essere impugnate in appello secondo quanto di seguito stabilito. L’appello non ha effetto sospensivo.

 

19.2.   Appelli per decisioni su violazioni del presente Regolamento, conseguenze e sospensioni provvisorie.

E’ possibile appellare esclusivamente le sentenze di condanna per violazione del presente Regolamento, le sentenze con sanzioni ritenute di entità non idonea, le sentenze di assoluzione, le sentenze per incompetenza dell’Organo che le ha emesse, le sentenze per sospensione cautelare.

 

19.3.   Appelli che coinvolgono atleti di livello internazionale

Nei casi relativi a competizioni inquadrate in un evento sportivo internazionale, è possibile presentare appello contro le sentenze solo al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), in conformità con le disposizioni applicate da tale organo.

 

19.4.   Appelli che coinvolgono atleti di livello nazionale

Nei casi in cui è possibile presentare appello ai sensi del precedente punto 2, l'appello avverso la sentenza deve essere inoltrato alla Commissione Unica d’Appello, secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente articolo.

 

19.5.   Soggetti aventi diritto a presentare appello.

Nei casi previsti al precedente punto 3, possono presentare appello al TAS le parti del processo concluso con la sentenza impugnata. Possono inoltre appellare la sentenza la F.I.T.A. e l'Organizzazione antidoping i cui regolamenti sono stati applicati per comminare la sanzione nonchè il Comitato Internazionale Olimpico o il Comitato Paraolimpico Internazionale, a seconda dei casi, qualora la sentenza possa avere conseguenze sui Giochi Olimpici o i Giochi Paraolimpici, incluse le sentenze che incidono sull'idoneità a partecipare ai Giochi Olimpici o ai Giochi Paraolimpici, e la WADA.

 

Nei casi previsti al precedente punto 4, possono presentare appello le parti del processo concluso con la sentenza impugnata. Possono inoltre appellare la sentenza l’U.P.A., F.I.T.A. e la WADA. Per gli stessi casi, la WADA e la F.I.T.A. possono anche appellarsi al TAS in ordine alle sentenze dell'organo di riesame competente a livello nazionale.

E’ fatta salva in ogni caso la facoltà delle parti di ricorrere al TAS, una volta completati i gradi di giustizia, ai sensi dell’articolo 17.7.

 

            Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, può appellarsi contro una sospensione cautelare solamente il tesserato cui sia stata comminata la stessa.

 

19.6.      Appelli contro la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici

Possono presentare appello:

Ø                 al TAS, l’atleta o la Commissione Scientifica Antidoping  avverso le delibere della WADA che annullano la concessione o il rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici;

Ø                 al TAS, gli atleti di livello internazionale avverso le decisioni della Commissione Scientifica Antidoping contrarie alle esenzioni a fini terapeutici, e che non siano state annullate dalla WADA;

Ø                 all’Organo di Giustizia federale di secondo grado, gli altri atleti avverso le decisioni della Commissione Scientifica Antidoping contrarie alle esenzioni a fini terapeutici, che non siano annullate dalla WADA;

Ø                 se l'organo di riesame nazionale annulla la delibera di negare l'esenzione a fini terapeutici, la WADA può ricorrere in appello contro tale delibera davanti al TAS.

 

19.7.   Appelli contro sentenze sanzionatorie ai sensi del successivo articolo 24.

Per quanto attiene le sanzioni comminate conformemente all’articolo 24 (Ruoli e responsabilità), l'Organismo cui vengono comminate le sanzioni può appellarsi esclusivamente al TAS, in conformità con le disposizioni dello stesso Tribunale.

 

19.8.   Appelli contro delibere di sospensione o revoca del proprio accredito al laboratorio antidoping.

Le delibere della WADA di sospensione o revoca del proprio accredito al laboratorio antidoping possono essere appellate esclusivamente al TAS e soltanto dal laboratorio interessato o dalla F.M.S.I..

 

19.9.       Modalità e termini per la presentazione dell’appello al competente Organo di Giustizia federale di secondo grado per i casi di doping.

L’impugnazione è proposta:

a)      in via principale: avverso le decisioni dell’Organo di Giustizia federale di primo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento adottato;

b)     in via incidentale: entro il termine perentorio di otto giorni dalla data di ricezione del ricorso principale.

I ricorsi suddetti devono essere inviati all’Organo di Giustizia federale di secondo grado entro i rispettivi termini a mezzo lettera raccomandata A/R, se del caso anticipati a mezzo fax. Fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante.

Copia dell’atto di appello deve essere notificato alla controparte, a pena di inammissibilità del ricorso, nei termini e con le modalità sopra descritti.

I ricorsi devono essere esaustivamente motivati e corredati della copia della decisione di primo grado che si intende impugnare e della quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della tassa, annualmente stabilita dalla F.I.T.ARCO, il tutto a pena di inammissibilità.

Sono esentati dal versamento della citata tassa la WADA, la F.I.T.A e l’U.P.A.

L’Organo di Giustizia federale di secondo grado acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente all’Organo di primo grado; provvede inoltre alla convocazione delle parti interessate per assicurare il contraddittorio.

E’ facoltà del soggetto deferito essere presente all’udienza per il dibattimento dell’appello, mentre rimane l’obbligo della presenza dell’U.P.A., direttamente o tramite delega alla Procura federale.

L’udienza deve essere fissata entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’atto di appello e la decisione, corredata delle motivazioni, deve essere pronunciata entro il termine massimo di quindici giorni dalla data dell’udienza.

Per i ricorsi avverso le sentenze di sospensione cautelare il competente Organo di giustizia federale di secondo grado deve:

-         riunirsi entro sette giorni dalla data di ricevimento del ricorso;

-         pronunciarsi entro il termine massimo di tre giorni;

-         decidere in base agli atti acquisiti nel procedimento di primo grado.

 

Nei procedimenti di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d’ufficio. Nell’atto di appello, l’appellante può chiedere l’ammissione di nuove prove, soltanto se dimostra di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili. L’organo di appello può ammetterle se le ritiene indispensabili ai fini della decisione e, in tal caso, deve consentire alle altre parti di articolare l’eventuale prova contraria.

Il dibattimento ha luogo in pubblica udienza. Deve essere assicurata la presenza delle parti e dei difensori. Dopo la relazione, sentite eventualmente le parti e raccolte le prove, se ammesse, l’Organo di appello provvede dando immediata lettura del dispositivo.

 

L’Organo di Giustizia federale di secondo grado:

a)      se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto od in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante, ad eccezione degli appelli presentati dall’U.P.A.;

b)     se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;

c)     se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dagli Organi di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all’organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;

d)     se rileva che gli organi di primo grado non hanno provveduto su tutte le domande loro proposte, non hanno preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione o hanno in qualsiasi  modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all’organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;

e)     se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, diversi da quelli previsti alla precedente lettera d), dichiara la nullità, dispone la rinnovazione degli atti e decide nel merito;

f)      dichiara l’inammissibilità del ricorso per vizio di forma o per mancanza di interesse ad impugnare, con provvedimento che deve essere comunicato alle parti interessate.

Sono possibili la correzione, l’integrazione della sentenza impugnata o la rinnovazione del dibattimento direttamente ad opera del giudice d’appello in caso di erronea declaratoria, in primo grado, dell’estinzione del reato o dell’improcedibilità dell’azione disciplinare e in materia di circostanze aggravanti non contestate all’imputato.

Non vi è annullamento della decisione quando trattasi di vizi afferenti ai singoli atti. In tale ipotesi si procede alla loro rinnovazione, se ancora possibile e se necessaria ai fini della decisione di appello.

Con l’appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

 

 

 

 

 

Titolo V

Disposizioni Finali

 

 

Art. 20 

Campo di applicazione

 

20.1.   Gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società sportive affiliate alla F.I.T.ARCO con il loro tesseramento accettano il presente Regolamento e le successive modifiche e/o integrazioni, assumendo l’obbligo di sottoporsi a controlli antidoping sia ordinari che a sorpresa, in e fuori competizione.

 

20.2.      Il prelievo dei campioni biologici per i controlli antidoping può avvenire in competizione, durante eventi sportivi internazionali e/o nazionali.

Al fine di assicurare che una sola Organizzazione sia responsabile per tutte le fasi dei test eseguiti durante l'evento sportivo:

Ø            per gli eventi sportivi internazionali: il prelievo dei campioni per i controlli antidoping deve essere condotto e controllato dall'Organizzazione internazionale che opera come organo esecutivo dell'evento sportivo. Se l'Organizzazione internazionale decide di non condurre alcun test durante l'evento sportivo, la F.I.T.ARCO e/o il C.O.N.I. possono eseguire i test, di concerto e con l'approvazione dell'Organizzazione internazionale citata o della WADA.

Gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole emanate dalla F.I.T.A e da questa possono essere sottoposti a giudizio;

Ø            per gli eventi sportivi nazionali: il prelievo dei campioni per i controlli antidoping deve essere disposto dalla F.I.T.ARCO e/o dal C.O.N.I., per il tramite della F.M.S.I., in armonia con la specifica attività della Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000.

           

20.3.   Gli Organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli fuori competizione nei confronti di atleti tesserati presso la F.I.T.ARCO e comminare sanzioni secondo i propri regolamenti.

 

20.4.      I test fuori competizione devono essere condotti e controllati dagli Organismi internazionali e nazionali. Tali test possono essere condotti e diretti da:

(a) WADA; (b) CIO o il Comitato Paraolimpico Internazionale, in connessione con i Giochi Olimpici o Paraolimpici; (c) F.I.T.A.; (d) F.I.T.ARCO; o (e) Commissione Antidoping del C.O.N.I., in armonia con la Commissione ministeriale di cui alla legge 376/2000.

Al fine di ottimizzare l'efficacia delle iniziative comuni e per evitare la ripetizione dei test sui singoli atleti in caso di concomitante presenza di Organismi internazionali e nazionali, i primi avranno priorità nell’esecuzione dei test, fermo restando, per i secondi, di eseguire quanto programmato per la parte eventualmente residuale.

 

20.5.   Fermo restando quanto previsto al punto 1, la gestione dei risultati e la conduzione delle udienze per una violazione del presente Regolamento rivelata da un test o scoperta dall’U.P.A., in cui sia coinvolto un soggetto che non sia cittadino italiano o residente in Italia ovvero tesserato per Società Sportive affiliate alle F.S.N. ed alle D.A., sono disciplinate secondo il regolamento della FITA.

 

20.6.   Fatto salvo il diritto di appello come precedentemente previsto, l'esecuzione dei test, le esenzioni a fini terapeutici, i risultati delle udienze o le altre deliberazioni di un Firmatario, purché conformi al Codice e rientranti tra le competenze del Firmatario, devono essere riconosciuti e osservati da tutti gli altri Firmatari. Questi possono riconoscere analoghe iniziative condotte da altri Organismi che non abbiano sottoscritto il Codice, purché i regolamenti di tali Organismi siano per il resto ad esso conformi.

 

20.7.      Il presente Regolamento non può essere applicato retroattivamente a vertenze pendenti prima della data del 1° gennaio 2004.

 

20.8.       Per quanto non espressamente indicato nel Regolamento e nel presente Regolamento, o qualora insorgano controversie, farà testo la versione inglese del Codice Mondiale Antidoping.

Seppure non allegati formano parte integrante del presente Regolamento gli Standard internazionali e i Modelli di migliore pratica.

Qualora insorgano contrasti tra il Regolamento e il Regolamento Antidoping Federale, farà testo il Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

 

 

 

 

 

 

 

Art. 21 

Divulgazione delle informazioni

 

21.1.       L'identità degli atleti i cui campioni biologici hanno dato riscontro analitico di positività, o degli atleti e delle altre persone che hanno violato norme antidoping può essere rivelata pubblicamente dall'U.G.G. per il tramite dell’Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media, ai sensi del successivo articolo 22, non prima del compimento dell'indagine amministrativa descritta al precedente articolo 14.2.

 

 

 

 

Art. 22 

Comunicazioni ai mezzi di informazione

 

22.1.       I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi della legge 675/96 sulla privacy.

Per i minori saranno indicate soltanto le iniziali del nome e del cognome.

L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti delle strutture del C.O.N.I. preposte all’attività antidoping, è di esclusiva competenza e responsabilità dell’Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media.

          E’ di esclusiva competenza e responsabilità della  F.I.T.ARCO l’emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri Organi ed Uffici.

 

 

 

Art. 23

Obbligo di riservatezza

 

23.1.       I componenti ed il personale delle strutture preposte all’attività antidoping sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal presente Regolamento.

 

 

Art.24

Ruoli e responsabilità

 

24.1.       Ruoli e responsabilità del C.O.N.I.

Fa carico al C.O.N.I.:

Ø     trattenere per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo della squalifica, agli atleti o al Personale di supporto degli atleti che hanno violato il Regolamento;

Ø     trattenere per intero o in parte i finanziamenti alle F.S.N. affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il Codice;

Ø     adottare e attuare politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al Codice;

Ø     cooperare con le altre competenti organizzazioni nazionali e con le altre Organizzazioni antidoping;

Ø     incoraggiare l'esecuzione di test reciproci tra Organizzazione antidoping nazionali;

Ø     promuovere la ricerca antidoping per il tramite delle strutture preposte;

Ø     autorizzare e facilitare il Programma Osservatori Indipendenti.

 

24.2.       Ruoli e responsabilità delle Organizzazioni di importanti eventi sportivi.

Fa carico alle Organizzazioni di importanti eventi sportivi:

Ø     attuare politiche e regolamenti antidoping per i propri eventi sportivi che siano conformi al Codice.

Ø     adottare opportune misure per assicurate l’osservanza del Codice;

Ø      autorizzare e facilitare il Programma Osservatori Indipendenti.

 

24.3.       Ruoli e responsabilità degli atleti.

Fa carico agli atleti:

Ø     essere a conoscenza ed attenersi ai vigenti regolamenti e politiche antidoping adottati in conformità con il Codice;

Ø     l’obbligo di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici;

Ø     assumersi tutte le responsabilità, ai fini del presente Regolamento, in ordine alle sostanze che ingeriscono e usano;

Ø     informare il personale medico dell'obbligo di non usare sostanze vietate e metodi proibiti e assicurarsi che le cure mediche ricevute non violino le politiche e i regolamenti adottati in conformità con il Codice.

 

24.4.       Ruoli e responsabilità del Personale di supporto degli atleti.

Fa carico al Personale di supporto degli atleti:

Ø     essere a conoscenza e attenersi alle politiche e ai regolamenti adottati conformemente al Codice;

Ø     cooperare con il programma di test per gli atleti;

Ø     usare la loro influenza sui valori e le attitudini degli atleti per rafforzare i comportamenti contro il doping.

 

 

*** *** ***


APPENDICE: DEFINIZIONI

 

Le definizioni di cui alla presente appendice devono essere considerate parte integrante del Regolamento dell’attività antidoping.

 

Assenza di colpa o negligenze significativa: attestazione dell'Atleta in virtù della quale la sua colpa o negligenza, ove venga vista alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'esclusione di colpa o negligenza, non risulta significativa in relazione alla violazione del Regolamento antidoping.

 

 

Atleta: qualsiasi Persona che, per quanto attiene ai controlli antidoping, partecipa ad attività sportive a livello internazionale (secondo la definizione data dalle singole Federazioni Internazionali) o a livello nazionale (secondo la definizione data dalle singole Organizzazioni antidoping nazionali) o qualsiasi altra Persona che partecipa ad attività sportive a livello inferiore, ove ciò sia previsto dall'Organizzazione antidoping nazionale della Persona interessata. Per quanto attiene alle iniziativi di informazione e formazione antidoping, viene considerato Atleta qualsiasi Persona che partecipa ad attività sportive in rappresentanza di un Firmatario, un governo o altra organizzazione sportiva che abbia adottato il Codice.

 

[Nota: questa definizione chiarisce che tutti gli Atleti di livello internazionale e nazionale sono tenuti a rispettare le norme antidoping del Codice, mentre l'esatta definizione di sport a livello internazionale e nazionale deve essere delineata rispettivamente nei regolamenti antidoping delle Federazioni Internazionali e delle Organizzazioni antidoping nazionali. A livello nazionale, i regolamenti antidoping adottati conformemente al Codice devono essere applicabili almeno a tutti gli Atleti delle squadre nazionali e a tutte le persone qualificate a competere in qualsiasi campionato nazionale di qualsiasi sport. La definizione inoltre consente a ogni Organizzazione antidoping nazionale, ove questa lo ritenga opportuno, di allargare il programma di controlli antidoping, coinvolgendo oltre agli Atleti nazionali anche gli Atleti a livelli agonistici inferiori. Gli Atleti a tutti i livelli agonistici devono ricevere le informazioni e la formazione utili per la lotta al doping.]

 

Atleti di livello internazionale: Atleti designati da una o più Federazione Internazionali per l'inserimento tra i nominativi registrati per i test di una Federazione Internazionale.

 

Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito dei controlli antidoping.

 

Codice: il Codice mondiale antidoping.

 

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali responsabilità del Comitato Olimpico Nazionale in materia di lotta al doping.

 

Competizione: una corsa, una partita, un incontro o una gara di atletica, come ad esempio le finali olimpiche dei 100 metri. Per le corse a tappe e le altre gare di atletica in cui i premi vengono assegnati in base ai risultati giornalieri, o secondo altri criteri provvisori, la distinzione tra una competizione e un evento sportivo viene fissata nel regolamento della F.I.T.A.

 

Controllo antidoping: la procedura comprende l'assegnazione dei test, il prelievo e la gestione dei campioni, l'analisi dei laboratori, la gestione dei risultati, la fase dibattimentale e gli appelli.

 

Divulgazione delle informazioni: divulgare o diffondere informazioni al pubblico o ad altre persone oltre a quelle aventi diritto ad essere notificate preventivamente ai sensi dell'Articolo 14.

 

Durante le competizioni: al fine di differenziare i test condotti durante le competizioni da quelli condotti fuori delle competizioni, salvo diversa indicazione del regolamento della F.I.T.A. o di altra Organizzazione antidoping, i test durante le competizioni sono costituiti da test eseguiti sugli Atleti in relazione a una determinata competizione.

 

[Nota: la distinzione tra "durante le competizioni" e "fuori delle competizioni" è importante perché soltanto i test “durante le competizioni” sono basati sulla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate completa. Gli stimolanti vietati, ad esempio, non sono testati fuori delle competizioni, perché non incrementano le prestazioni, salvo quando sono presenti nell'organismo dell'Atleta durante la competizione. Purché lo stimolante vietato non sia presente nell'organismo dell'Atleta al momento della competizione, non fa alcuna differenza se detto stimolante sia stato rinvenuto nell'urina dell'Atleta il giorno prima o dopo della competizione.]

 

Esecuzione di test: le fasi delle procedure di controllo antidoping che richiedono la pianificazione della ripartizione dei test, il prelievo dei campioni, la gestione dei campioni e il trasporto dei campioni al laboratorio.

 

Evento nazionale: un evento sportivo che coinvolga Atleti internazionali o nazionali che non sia un evento internazionale.

 

Evento internazionale: un evento sportivo in cui l'organo esecutivo o il designatore dei commissari sportivi sia il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'Organizzazione di un evento importante o un'altra organizzazione sportiva internazionale.

 

Evento sportivo: una serie di competizioni individuali organizzate nella stessa manifestazione sotto uno stesso organo esecutivo (ad es. Giochi Olimpici, Campionati del Mondo FINA o Giochi Pan Americani).


 

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto il Codice e si sono impegnati ad osservare il Codice: il Comitato Internazionale Olimpico, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paraolimpico Internazionale, i Comitati Olimpici Nazionali, i Comitati Paraolimpici Nazionali, le Organizzazioni di importanti eventi, le Organizzazioni antidoping nazionali e la WADA.

 

Fuori delle competizioni: qualsiasi controllo antidoping che non venga eseguito durante le competizioni.

 

Invalidazione: vedi Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping.

 

Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti: lista che identifica le sostanze vietate e i metodi proibiti.

 

Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni.

 

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametri biologici che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

 

Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di biotrasformazione.

 

Metodo proibito: qualsiasi metodo così definito nella Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti.

 

Minore: qualsiasi Persona fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel suo paese di residenza.

 

Nessuna colpa o negligenza: attestazione dell'Atleta di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche esercitando la massima cautela, di aver assunto od utilizzato sostanze vietate o metodi proibiti.

 

Nominativi registrati per i test: elenco degli Atleti d'élite, istituito dalle singole Federazioni Internazionali e dalle Organizzazioni antidoping nazionali, che devono essere sottoposti a test durante e fuori competizione nell'ambito della pianificazione della ripartizione dei test di ogni Federazione Internazionale e Organizzazione.

 

[Nota: ogni Federazione Internazionale deve definire chiaramente i criteri specifici per l'inserimento degli Atleti tra i nominativi registrati per i test. Ad esempio, i criteri potrebbero essere una determinata posizione in classifica mondiale, un determinato tempo, l'appartenenza a una squadra nazionale, ecc.]


Organizzazione antidoping: un Firmatario che adotti un regolamento per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping. Ciò include, ad esempio, il Comitato Internazionale Olimpico, il Comitato Paraolimpico Internazionale, altre Organizzazioni di importanti eventi sportivi che conducano test in occasione di tali eventi, la WADA, le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni antidoping nazionali.

 

Organizzazione antidoping nazionale: l'ente o gli enti nazionali cui viene riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione del regolamento antidoping, direzione dei prelievi di campioni, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale. Se le competenti autorità pubbliche non hanno provveduto alla designazione, l'ente responsabile è il Comitato Olimpico Nazionale o un suo designato.

 

Organizzazioni di importanti eventi: questo termine si riferisce alle associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di eventi internazionali continentali, regionali o di altro genere.

 

Partecipante: qualsiasi Atleta o Personale di supporto degli Atleti.

 

Persona: Persona fisica, organizzazione o altro ente.

 

Personale di supporto degli Atleti: qualsiasi Persona con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico o paramedico che lavori con gli Atleti, o si occupi di loro, e che partecipi alla competizione sportiva o intervenga nella preparazione agonistica.

 

Possesso: il possesso effettivo o presunto (accertato solo se la Persona ha il controllo esclusivo sulla sostanza/metodo proibito o sui locali in cui la sostanza/metodo proibito è stata rinvenuta), purché, qualora la Persona non abbia il controllo esclusivo sulla sostanza/metodo proibito o sui locali in cui la sostanza/pratica vietata è stata rinvenuta, il possesso presunto sussista solo se la Persona era a conoscenza della presenza della sostanza/metodo proibito e intendeva esercitare il proprio controllo su di essa; a condizione, tuttavia, che non vi sia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul possesso se, prima che la Persona riceva la notifica di aver commesso una violazione del regolamento antidoping, la Persona stessa ha dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il possesso e di aver rinunciato al suddetto possesso.

 

[Nota: in virtù di tale definizione, gli steroidi rinvenuti nell'automobile dell'Atleta costituiscono una violazione, salvo l'Atleta dimostri che altri hanno usato la sua automobile; in tal caso, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che, anche se l'Atleta non aveva il controllo esclusivo dell'automobile, l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi e intendeva esercitare il suo controllo su di essi. Analogamente, nel caso di steroidi rinvenuti nell'armadietto delle medicine dell’abitazione dell’Atleta, quindi sotto il controllo congiunto dell'Atleta e del coniuge, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi nell'armadietto e intendeva esercitare il suo controllo su di essi.]

 

Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del controllo antidoping in occasione di alcuni eventi sportivi e riferisce in merito. Se la WADA sta conducendo dei test durante le competizioni di un determinato evento sportivo, gli osservatori devono essere sotto la supervisione di un'organizzazione indipendente.

 

Riscontro analitico di positività: referto di un laboratorio o di un altro centro accreditato all'esecuzione dei test che rileva in un campione biologico la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker (incluse elevate concentrazioni di sostanze endogene) o evidenze dell'uso di un metodo proibito.

 

Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping: una violazione del regolamento antidoping, commessa da un Atleta o da un'altra Persona, sanzionabile nel modo seguente: (a) Invalidazione: significa che i risultati ottenuti dall'Atleta in una determinata competizione o in un dato evento sportivo vengono invalidati, con le relative conseguenze in termini di annullamento delle medaglie, dei punti e dei premi conferiti; (b) Squalifica: significa che l'Atleta o altra Persona non possono partecipare per un dato periodo di tempo ad alcuna competizione o ad altra attività, né ricevere alcun finanziamento; e (c) Sospensione cautelare: significa che l'Atleta o altra Persona non possono partecipare temporaneamente ad alcuna competizione in attesa della sentenza finale che verrà presa nel dibattimento.

 

Senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso all'Atleta e durante il quale l'Atleta viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del campione biologico.

 

Sospensione cautelare: vedi Sanzioni.

 

Sostanza vietata: qualsiasi sostanza così definita nella Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti.

 

Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della competizione.

 

Squalifica: vedi Sanzioni per violazioni al regolamento antidoping.

 

Standard internazionale: standard adottato dalla WADA a supporto del Codice. L'osservanza di uno Standard internazionale (in opposizione a un altro standard o a una pratica o una procedura di natura diversa) è elemento sufficiente a concludere che le procedure definite dallo Standard internazionale sono state eseguite correttamente.

 

Tentativo: intraprendere deliberatamente un'iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione del regolamento antidoping. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione del regolamento antidoping solamente in base al tentativo di commettere una violazione se il soggetto interessato rinuncia al tentativo prima di essere scoperto da una parte terza non coinvolta nel tentativo stesso.

 

Test mirati: procedura di selezione degli Atleti per l'0esecuzione di test: Atleti o gruppi di Atleti vengono selezionati su base non casuale al fine di eseguire i test in un determinato momento.

 

Traffico illegale: vendere, dare, somministrare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire una sostanza vietata o un metodo proibito a un Atleta sia direttamente che tramite terzi, ad eccezione della vendita o della distribuzione (da parte di personale medico o persone diverse dal personale di supporto dell'Atleta) di una sostanza vietata per fini terapeutici legittimi.

 

Udienza preliminare: udienza con rito abbreviato tenuta prima del dibattimento che, previa notifica, offre all'Atleta la possibilità di esporre le proprie ragioni sia in forma scritta che orale.

 

Uso: l'applicazione, l'ingestione, l’iniezione o il consumo in qualsivoglia modo di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

 

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

 

 

 

 

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